lunedì 3 ottobre 2011

Quis custodiet custodes?

Nelle patrie galere non ci sono solo le persone costrette a starci per forza, ma anche quelle che ci vanno volontariamente.

Sono quelli che ci lavorano, direttori, educatori, impiegati amministrativi, medici e infermieri, ma anche volontari, e soprattutto i poliziotti penitenziari, quelli che una volta si chiamavano agenti di custodia, e che ancora oggi si offendono se qualcuno si ostina ancora ad apostrofarli come “secondini”.Sono circa quarantamila tra uomini e donne, nei vari gradi e, nella sostanza, costituiscono il nucleo più numeroso in ogni istituto, per cui bisogna sempre fare i conti con loro e con i loro rappresentanti sindacali. Tra di loro, come in altri settori, ci sono, oltre a quelli che lavorano con professionalità e motivazioni, ci sono anche assenteisti cronici e inguaribili, sfaticati e nullafacenti, corrotti, drogati, ladri, e comunque persone che starebbero meglio dall’altro lato delle sbarre.

In questi casi, per rispondere alla domanda del titolo, oltre alle denunzie e le condanne penali, c’è un regolamento di disciplina che prevede una serie di sanzioni che vanno da una semplice censura – un richiamo scritto – alla espulsione dal Corpo.

Prima di arrivare alla sanzione, però, c’è una fase istruttoria, in cui un funzionario istruttore, generalmente un direttore penitenziario, fa una indagine sui fatti che vengono contestati, raccoglie testimonianze e atti e documenti e quindi redige una relazione con un proprio parere e proposte, che viene inviata all’organo consiliare giudicante. Quest’ultimo è di due tipi, uno regionale, per alcune infrazioni, e un altro centrale, presso il Dipartimento, per le infrazioni e le sanzioni più gravi.

Trascrivo di seguito un esempio di relazione istruttoria da me compilata, anni fa, per il Consiglio centrale, a carico di un agente già recidivo e già condannato per altro.

Per far capire meglio a chi si avventura nella lettura di questo testo, chiarisco alcuni particolari:

I nomi di persone e di luoghi, le date, sono completamente inventati, per ovvi motivi di rispetto della privacy, il linguaggio è molto burocratico. Sono veri invece i fatti riportati.

Il Decreto Legislativo 449/92 prevede le infrazioni specifiche, le relative sanzioni e le procedure previste. Per quelli indicati nella relazione che segue, l’art.6 prevede la sanzione massima cioè la Destituzione, per i fatti previsti dalla Lettera A): atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; B): atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; D) dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, alla Amministrazione penitenziaria, a enti pubblici e privati.

L’art.5 invece prevede la sospensione dal servizio, da uno a sei mesi e le relative conseguenze sullo stipendio e sulla carriera, e la lett. F) per uso non terapeutico, provato, di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Trasmessa la relazione, il funzionario istruttore, a meno che non voglia personalmente interessarsene, non viene a conoscenza degli esiti del procedimento.

Per cui, io non conosco i risultati di questo mio lavoro.

“””””””””

“ Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Direzione generale del personale

Disciplina polizia penitenziaria

ROMA

OGGETTO : Procedimento disciplinare a carico dell ‘ agente di polizia penitenziaria Pack Sergio , in servizio presso la Casa di reclusione di Montebianco , per l ‘ infrazione di cui all’art. 6 , lett. A ), B) , D) e art . 5 , lett. F) del D.Lgs.449/92, disposto dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria , Direzione Generale del personale e della formazione , Disciplina Polizia Penitenziaria Ufficio IV , Sezione III , con nota n. 00/001000/00-2000 del 2 marzo 2000 .

In riferimento al procedimento disciplinare indicato in oggetto , rappresento quanto segue :

L’agente Pack Sergio è attualmente detenuto presso il Carcere militare di S. Giovanni , per arresto su ordinanza di custodia cautelare da parte della Procura della repubblica di Montebianco per il reato di cui all’art .73 del D.P.R. 309/90 ; dal 5 dicembre 1999 è sospeso dal servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 , co. 1° del D.Lgs. 449/1992 .

Presso detto istituto militare, gli è stata notificata la contestazione degli addebiti di questo funzionario istruttore , in data 8 marzo 2000;

A sua richiesta motivata , gli è stata concessa la proroga dei termini per la difesa ai sensi di quanto disposto dal’art. 12 , co.3 del D.Lgs 449/1992 .

All’ incolpato è stata consegnata copia della sentenza n. 432/7 del 30/9/99 emessa dal Tribunale di Montebianco, poiché lamentava, con lettera del 15/3/2000 di non poter esercitare il diritto alla difesa, non avendo possibilità, data la sua attuale condizione detentiva, di accesso agli atti del procedimento .

La stessa lettera è pervenuta due volte, sia il 17 marzo sia il 22 marzo 2000: oltre a quanto già accennato, l’incolpato lamenta di non poter esercitare “ tutte le facoltà “ comunicate con l’atto di contestazione, data la sua attuale posizione di custodia cautelare in carcere.

I fatti che hanno portato alla sentenza di condanna, da quanto risulta, hanno inizio nel 1995 , con l’offerta da parte dell’incolpato ad alcuni colleghi , presso la casa di reclusione di Montebianco, di un pezzetto di sostanza stupefacente del tipo hashish al prezzo di 5 EURO, .

Il 3 luglio 1995, l’agente ausiliario Dominici Mario, in servizio presso la già indicata casa di reclusione, fa presente all ‘ assistente Tofai Carlo e al sovrintendente Chicco Daniele, che il Pack, entrato nella camera della caserma, occupata anche dagli altri agenti ausiliari Zambon Luigi e Angeli Domenico, ha offerto in vendita per 5 euro, un pezzetto di una sostanza che affermava essere “ fumo “.

A seguito della trasmissione degli atti, da parte della Direzione della casa di reclusione di Montebianco, alla Autorità giudiziaria, e delle indagini effettuate, si perveniva al rinvio a giudizio da parte del G.U.P. il 5/1/1999.

Successivamente, il Tribunale di Montebianco, in composizione monocratica, ha riconosciuto il Pack colpevole del reato a lui ascritto - art. 73 , co. 1 e 4 e 5 del D.P.R.309/90 - condannandolo alla pena di 6 mesi di reclusione e Euro 200,00 di multa, oltre alle spese processuali e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L ‘ incolpato ha trasmesso, con la lettera del 1° aprile 2000, una memoria difensiva con la quale afferma che :

- i fatti per i quali è stato condannato non coinvolgono l ‘Amministrazione penitenziaria e non c’è stata alcuna condotta lesiva ai danni e contro l’istituto di appartenenza;

- l’Amministrazione Penitenziaria non si è costituita in giudizio per l’ipotetico danno causato all’immagine dell’istituzione;

- intende esercitare il proprio diritto alla difesa mediante audizione, ma che al momento non può in quanto in custodia cautelare.

Per tutti questi motivi, il Pack chiede l ‘archiviazione o una sospensione dei termini e di ogni altro provvedimento.

Allo scrivente sembra che il Pack si arrampica sugli specchi, con affermazioni surreali;

evidentemente, egli ritiene che per un appartenente a un Corpo di polizia, il vendere “ fumo”, peraltro in caserma e a colleghi, sia una condotta pienamente legittima e privata, che non coinvolge l ‘ Amministrazione di appartenenza.

La realtà è che il Pack non può fornire alcuna valida giustificazione, dal momento che i fatti sono accertati, e la sua attuale situazione di detenuto, accusato di fatti analoghi o più gravi , non fa altro che aggravare una posizione indifendibile .

Basta dare una occhiata al foglio matricolare. Arruolato a dicembre 1991, il Pack inizia il suo cursus disciplinare nel 1993, e lo inizia alla grande: deplorazione e pena pecuniaria di 5/30 per le infrazioni di cui all’art . 4 , lett. C) e art. 3 , lett. F) del D.Lgs . 449/1992 .

Salvo una censura, seguono altre sanzioni disciplinari, più o meno, dello stesso livello; c’è da meravigliarsi che sia stato classificato “ buono “.

Per quanto riguarda il fatto in esame, non deve ingannare la modestia dell’episodio, già peraltro presa in esame dal Tribunale con la concessione delle attenuanti generiche, poiché il Pack non sembra nuovo a condotte illecite e a frequentazioni di luoghi e persone poco consone per un appartenente a un Corpo di polizia .

La prognosi favorevole espressa dal Tribunale di Montebianco, circa una futura astensione dalla commissione di ulteriori condotte illecite è fallita , alla luce della attuale situazione del soggetto.

Personaggi del genere offendono non solo il prestigio di questa Amministrazione, ma danneggiano la dignità e l’onore di tutti quegli operatori che lavorano con correttezza e senso del dovere.

Pertanto, ritengo sussistenti tutte le infrazioni disciplinari contestate .

Rimetto l’intero carteggio raccolto al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria , Direzione Generale del personale e della formazione , Ufficio IV Disciplina , Sezione III , ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 , co. 6 del DlLgs. 449/1992

13 / 4 / 2000

Il funzionario istruttore

Dott…………….

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