domenica 24 novembre 2013

Progetto: storia delle prigioni e delle pene


Estratto riassunto del 2° incontro presso università terza età di Trieste
 
 
Stasera iniziamo un viaggio, un viaggio nella storia dell’umanità, della organizzazione delle società, delle economie e altro, perché di qualsiasi argomento si tratti, lo stesso deve essere inquadrato nell’ambito storico, sociale, economico e geografico in cui nasce e e si sviluppa.
La storia delle prigioni inizia quando nasce una società organizzata, uno Stato centrale e forte.
Dal giorno in cui una società abbandona la fase primitiva della vendetta privata e si organizza politicamente e giuridicamente, quindi diventa uno Stato, avocando a sé ogni potere, e stabilisce leggi e  sanzioni per i trasgressori delle leggi, isolandoli in appositi luoghi detti appunto carceri, prigioni: da quel giorno nasce anche il problema carcerario. 
La storia delle prigioni perciò può essere considerata anche la storia della formazione degli Stati e non solo, ma del tipo di Stato e di società, pacifica o guerriera, violenta, democratica o tirannico, oligarchico ecc., economicamente progredita oppure no,  ecc., perché è dal funzionamento della giustizia e delle prigioni e delle pene cui vengono sottoposti gli individui, che si capisce con quale società si ha a che fare. 

Assiri
Il nostro racconto riguarda i popoli del Mediterraneo e l’occidente – tralasciamo le civiltà orientali che sono più lontane - e dobbiamo partire genericamente da qualche millennio prima dell’era cristiana.
 La nascita della nostra civiltà è avvenuta, secondo gli storici, in  quella regione che oggi è la Siria, e parte dell’Iraq:  partiamo dai Sumeri che secondo la maggioranza degli storici costituiscono la prima civiltà, parliamo degli  Assiri e i Babilonesi, che abitavano la vallata tra i due fiumi, la Mesopotamia,  il Tigri e l’Eufrate, degli Egiziani nella piana del Nilo, dei Minoici che abitavano Creta e costituirono una grande potenza, del grande impero hittita, che si scontrerà con gli egiziani nella battaglia di Qadesch e avrà una sua parte anche nella guerra di Troia, dei Palestinesi e degli Ebrei con le loro storie e i loro profeti, dei Fenici che già vagavano per il mare e fondavano colonie nel Mediterraneo, e trafficavano anche con i paesi baltici per il commercio dell’ambra, arrivando fino in queste zone dell’alto Adriatico.
La nostra storia passa sicuramente per  Troia, sugli attuali Dardanelli, attraverso quello che ci è stato tramandato dalla storia raccontata da Omero, l’Iliade e l’Odissea.
 In Grecia c’era la civiltà detta palaziale, quella dei Micenei,  che verso la fine dell’età del bronzo, intorno al 1200 a c. secondo la tradizione, distruggeranno Troia. Per quanto riguarda la penisola italiana e in particolare l’Alto Adriatico, era già viva la civiltà dei Castellieri. Questi erano villaggi fortificati costruiti generalmente su alture, per esigenze di difesa dai nemici, ed erano muniti, secondo gli storici, di mura in pietra altissime ghe ricordano molto quelle delle città micenee. Per maggiori particolari e per l’economia si può leggere, su questo stesso blog,  il castello di Rubbia”.
Alla fine dell’età del bronzo, circa intorno al 1000 a.c.,   iniziano movimenti e grandi migrazioni di popoli, alla ricerca di nuove terre.  Dopo un qualche secolo di un periodo buio di cui si sa poco, ecco rinascere un minimo di civiltà nell’area Mediterranea, sia in Grecia con le grandi città Stato Sparta e Atene, Corinto e Tebe, nascono anche le Olimpiadi,  nell’ 8° secolo c’è Omero che scrive l’Iliade e l’Odissea, ma nello stesso secolo, per convenzione degli storici, in Italia nasce Roma, con Romolo e Remo e le sue leggende, poi i Fenici con Cartagine,  le guerre greche con i persiani e le vittorie, Maratona e le Termopili, e poi i filosofi Socrate, Platone e Aristotele, e i grandi tragici come Eschilo e Euripide,  e poi le colonie greche in Italia del sud, Cuma, Siracusa e altre.
 Nel IV secolo, Alessandro “magno”,  conquista tutta l’Asia minore, l’Egitto, la Siria  e si spinge fino in Afghanistan e arriva fino all’India. Alla sua morte, l’impero si divide in tanti regni e così resteranno fino all’arrivo di Roma.
Roma diventa repubblica, viene invasa dai Galli di Brenno, inizia poi la conquista delle città greche del sud e  si rivolge anche al nord, fino al Po. Oltre il fiume, nell’ area padana, da quello che oggi è il Piemonte fino a Trieste e oltre, c’erano popolazioni indigene e poi celtiche ma non veri e propri Stati.

Economia

Il sistema economico di queste epoche è molto primitivo, si basa sul possesso di terra per agricoltura e pascolo e sulla mano d’opera a costo zero, gli schiavi.
Ci sono poi i commerci, per terra e per mare, gestiti generalmente da Greci e soprattutto da Fenici, un po’ pirati e un po’ commercianti, che fondano empori commerciali in vari luoghi del Mediterraneo. Nell’alto Adriatico,qui dalle nostre parti, alla foce del Natisone, si svolgeva il traffico dell’ambra, la resina fossile molto ricercata – ne sono state trovate reperti anche in Egitto faraonico – proveniente dai paesi baltici e che in Adriatico proseguiva il viaggio in nave fino ai grandi regni dell’Egeo e del  medio Oriente.


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Tornando all’argomento che ci interessa, nell’epoca di cui stiamo parlando, la prigione  non era la punizione o meglio la pena, cioè non esisteva la condanna ad esempio, a qualche anno di reclusione o l’ergastolo, ma il carcere era solo un luogo dove la persona, uomo o donna accusata di un fatto illecito, poteva essere messa provvisoriamente, in attesa della vera punizione, della vera sanzione, che poteva essere in primis la pena capitale, cioè la morte, oppure, se andava bene, la vendita come schiavo o un risarcimento economico o, quando si trattava di personaggi di rilievo, l’esilio.
La provvisorietà naturalmente poteva anche durare una vita, spesso  ci si dimenticava di chi era in prigione e poi  accadeva che in particolari occasioni, ad esempio qualche festività o ricorrenza, qualche prigioniero veniva tirato fuori se ancora vivo e quindi ucciso in qualche cerimonia,  o venduto, oppure potevano essere uccisi anche direttamente in carcere senza processo e di nascosto, a discrezione del potente di turno. Sempre, in ogni epoca, comunque, il trattamento era diverso se si trattava di persona povera o invece di persona ricca e influente che o si eliminava in silenzio oppure lo si mandava in Esilio.
 I prigionieri venivano tenuti, visto che comunque erano destinati alla morte, in vecchie cave, grotte, edifici fatiscenti – il che è ancora oggi in molti casi – sporchi, in promiscuità, o solitudine, senza acqua né cibo..
Nella antichità, la pena prevista era di solito la morte, eseguita in varie forme, spesso inventate al momento o comunque anche stabilite per determinati crimini: mi limito a parlare solo di quelle  più ”normali”,  ricordiamo la lapidazione,  la precipitazione, la decapitazione,l’avvelenamento,  l’impiccagione, la crocifissione.
Ovviamente la pena di morte aveva e ha avuto la sua funzione, secondo i maggiori storici e studiosi del problema era una sola, quella retributiva dell’occhio per occhio dente per dente, e quella di deterrente per evitare il ripetersi di altri episodi criminali. Come vedremo però questa presunta deterrenza, non ha impedito, nei secoli, il ripetersi di gravi atti criminosi , delitti, omicidi, sequestri stragi, ecc.

Codice di Hammurabi
La funzione della pena di morte, secondo Eva Cantarella, prof. di diritto greco e romano, nelle società greco-romane, “ emerge dai fatti, dalla scelta delle forme di esecuzione, dal modo in cui questa viene condotta, dai complessi rituali che la circondano”.  Spesso infatti l’esecuzione di una pena capitale, in quel tipo di società era anche un fatto religioso e anche pubblico, una offerta agli Dei ed era accompagnata da processioni, litanie, preghiere, ecc.
Prima di andare avanti devo accennare a  una invenzione dei Sumeri, circa 3000 anni prima di Cristo: parlo della scrittura,  con un sistema che si eseguiva con uno stilo a sezione triangolare, imprimendo sull'argilla, una tavoletta, particolari segni  composti da brevi incisioni a forma piramidale e appuntita, che possono ricordare dei chiodini o dei cunei.  Da cui appunto la definizione di scrittura cuneiforme.
Questa premessa sulla scrittura era solo per arrivare al primo codice penale scritto, più conosciuto, in caratteri cuneiformi: il codice di Hammurabi, ed è la conferma di quanto detto sopra, cioè della esistenza di uno Stato politicamente e giuridicamente organizzato. Lo Stato di cui parlo era Babilonia, in Mesopotamia, l’odierna Siria e Iran, e Hammurabi ne era il Re. Siamo tra il XIX- XVII secolo a.C. ( cioè 1800/1700 anni a.C.), ma non si conosce bene il periodo del suo regno.
 I primi anni del suo regno furono pacifici in quanto Hammurabi utilizzò il suo potere soprattutto per intraprendere una serie di opere pubbliche, tra cui la fortificazione delle mura della città a scopo difensivo, il restauro di alcuni templi e lo scavo di una estesa ed efficiente rete di canali, il più importante dei quali garantiva l'irrigazione Poi, con una risoluta politica espansionistica arrivò a dominare tutta la valle del Tigri e parte di quella dell’Eufrate.Con le sue campagne successive e le conquiste di vasti territori degli assiri e dei sumeri, Hammurabi diventa il primo sovrano dell' IMPERO babilonese.
Il suo governo durò molti anni e per quanto  riguarda la materia che qui ci interessa egli è ricordato per il suo CODICE. Egli, infatti,  fece compilare le leggi che costituiscono il Codice, scoperto nel 1902 da un archeologo francese, tale Jacques de Morgan.
Vai a: navigazione, ricercaSi tratta di una raccolta di leggi- 282 - scolpita in caretteri cuneiformi - su di una stele raffigurante alla sommità il re in piedi, in atteggiamento di venerazione di fronte a Shamash, dio solare della giustizia, maestosamente seduto sul trono. Il dio porge ad Hammurabi il codice delle leggi, che dunque sono considerate di origine sacra.  La stele è di basalto nero, alta circa 2metri; venne rinvenuta nella città di Susa (oggi Shush, capitale amministrativa della Contea di Shush, nella provincia iraniana di Khuzestan).  Dato che ne è stata trovata anche un’altra, probabilmente si trattava di un'opera eseguita in serie, di cui esistevano numerose copie.  Gli archeologi che facevano parte della missione durante la quale fu scoperta la stele riuscirono a decifrarne i segni, e nel 1904 ne pubblicarono la traduzione. Attualmente la stele si trova al Museo del Louvre a Parigi.. Le leggi sono notevolmente dettagliate, e questo ha consentito di ricostruire importanti aspetti pratici di quella società mesopotamica. L'importanza del codice di Hammurabi risiede certo nel fatto che si tratta di una delle prime raccolte organiche di leggi a noi pervenuta, ma soprattutto nel suo essere pubblico, o per meglio dire pubblicamente consultabile, esplicitando un concetto giuridico moderno, cioè della conoscibilità della legge e della presunzione di conoscenza della legge. Potremmo paragonarla alla nostra “gazzetta Ufficiale” o ai nostri codici. Il fatto che ne è stata trovata un’altra copia fa anche pensare che esse fossero più di due e fossero messe in visione al popolo per farle conoscere. Il cittadino babilonese aveva perciò la possibilità di verificare la propria condotta secondo le leggi del sovrano, e quindi di evitare determinati comportamenti, o di scegliere di attuarli a suo rischio e pericolo.
Per la prima volta nella storia del Diritto, i comportamenti sanzionabili e le eventuali pene vengono resi noti a tutto il popolo (o almeno a chi era in grado di leggere). Il codice si occupava di tutto quel che riguardava la famiglia, la proprietà  operazioni di credito e commercio, medici, architetti, agricoltori e marinai, schiavi, tariffe salariali, e reati.In campo penale, Il codice introduce, quello che prima non era previsto, poichè si badava soprattutto al risarcimento danni o si lasciava alla vendetta privata la punizione.  Viene perciò istituzionalizzata cioè la legge del taglione., ben nota nel mondo giudaico-cristiano per essere anche alla base della legge del profeta Mosè,. Occhio per occhio, dente per dente,. La pena per i vari reati è infatti spesso identica al torto o al danno provocato: ad esempio la pena per l'omicidio è la morte: se la vittima però è il figlio di un altro uomo, all'omicida verrà ucciso il figlio; se la vittima è però uno schiavo, l'omicida pagherà un'ammenda, commisurata al "prezzo" dello schiavo ucciso.
Malgrado le leggi scritte e quella che noi oggi definiamo civiltà giuridica, ma anche sociale, quelle società, quelle epoche, così come anche dopo quelle della Grecia classica, quella romana e quelle successive, erano comunque violente, abituate alle morti violente e non, c’era una grande mortalità infantile, l’età media era molto bassa,  schiavitù, pestilenze, carestie e guerre, l’economia era elementare, basata sulla terra, l’agricoltura e l’allevamento di bestiame, erano società in forte contraddizione, capaci di esprimere da una parte testi giuridici di grande civiltà e anche attualità, poeti e grandi poemi a partire dall’Iliade e l’Odissea, ma anche le  avventure indiane di Gilgamesch  e grandi miti e leggende come quella di Orfeo e Euridice, di democrazie come quelle di Atene classica, e dall’altre schiavitù, morte come unica soluzione giudiziaria, violenze e sangue  come gli spettacoli di gladiatori, condanne “ ad bestias” e martiri cristiani a Roma. Erano peraltro anche società molto religiose e credevano fortemente che ogni evento straordinario fosse dovuto a un qualche Dio arrabbiato con gli uomini.  
Il problema giudiziario era chiaramente legato al problema criminale, ai reati. Da che mondo e mondo i delitti in generale sono quasi sempre quelli, furto e rapine, omicidi, poi reati di tipo politico, tradimento e anche di tipo sessuale come rapimento di una donna e violenza.  C’erano inoltre banditi di strada, briganti e pirati, ricordiamo che in Adriatico, qui vicino a noi, già da tempi remoti c’erano i pirati illirici che poi furono sconfitti dai romani. Non esisteva neppure un servizio pubblico di polizia nelle città, ma era tutto affidato a privati danarosi che organizzavano squadre anticrimine a spese proprie: le strade di sera e notte erano  completamente al buio e chi doveva uscire di notte aveva bisogno di una torcia e poteva essere derubato e ammazzato per strada, i più ricchi si facevano accompagnare da schiavi armati, come a Roma
Andiamo nel mondo occidentale, prima di tutto in Grecia
in Grecia bisogna distinguere l’età eroica, quella illustrata da Omero, l’età oscura, il medio evo ellenico di cui si comincia da poco a conoscere qualcosa, e l’età classica che inizia dal VI secolo in poi, con  Atene e la democrazia.
Accennerò ad alcune particolari forme di pena capitale.
Tra le forme più antiche di pena capitale posso ricordare la lapidazione, che consisteva nel lancio di pietre sul condannato fino alla morte, eseguita pubblicamente per strada da una folla di persone, una specie di linciaggio, di cui parleremo. Ricordiamo l’episodio raccontato nel vangelo di Giovanni, quando a Gesù venne portata  una donna sorpresa in adulterio e gli chiesero cosa fare visto che  Mosè aveva comandato che in questi casi le donne  dovevano essere appunto lapidate. Famosa la  risposta: “ chi  di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”. E tutti se ne andarono senza colpirla. 

impiccagione
Antichissima è anche l’ impiccagione: essa consiste nel sospendere per il collo una persona tramite una corda. L’impiccagione fu chiamata popolarmente anche forca in quanto i due pali verticali che sostenevano la traversa, dove il boia appendeva il condannato, ricordavano i denti (detti rebbi) dell'omonimo attrezzo agricolo.  Questa era solo la parte superiore della struttura che era detta patibolo. In un primo tempo al condannato era posta una robusta corda al collo con un nodo scorsoio detto cappio; l'apertura di una botola sotto i piedi provocava la sospensione della vittima che ne causava la rottura delle ossa del collo e l'asfissia e di conseguenza in breve la morte, oltre all'estroflessione dei bulbi oculari e della lingua. L’impiccagione è la pena capitale più longeva, ha continuato ad essere utilizzata fino ai nostri giorni, soprattutto nei paesi anglosassoni, Inghilterra, USA, pochi anni fa impiccato è stato Saddam Hussein.
Tornando però all’antico, voglio leggere un passo di un poema molto antico, l’Odissea, che immagino più o meno tutti conoscano, almeno nelle linee generali: è il racconto molto poetico e pieno di leggende di Odisseo – cioè Ulisse – che torna finalmente a casa,a Itaca, dopo varie avventure, e  la trova occupata dai pretendenti alla mano di Penelope, la moglie, che lo riteneva ormai morto, cosi come il figlio Telemaco. Molti suoi antichi servi e ancelle hanno ormai fatto lega con i proci e ormai la sua casa è diventata un porcile. La vendetta di Odisseo sarà terribile, aiutato solo dal figlio e dal porcaio e dal pastore, ammazzerà tutti.
XXII° libro, Odisseo fa radunare le ancelle infedeli e dopo averle costrette a ripulire tutta la sala sporca del sangue dei pretendenti, Telemaco, il bovaro e il porcaio : “ spingendo le ancelle fuori dalla sala massiccia, tra la rotonda e la cinta del ben fatto cortile, in breve spazio le strinsero, da cui non potevano fuggire. E agli altri il saggio Telemaco prese a parlare: non certo con morte pulita toglieremo il respiro a quelle che sul mio capo versavano insulti, e sulla madre, e coi pretendenti giacevano!. Cosi diceva e un cavo di nave prua azzurra a una colonna attaccò, lo stese intorno alla grande rotonda , alto tendendolo, perchè nessuna coi piedi toccase la terra.” Qui c’è il paragone, un classico in Omero, con i tordi (le tordelle) o colombe che si impigliano in una rete tornando al proprio nido, così le ancelle infedeli: “ avevano le teste in fila, al collo di tutte era un laccio, perché nel modo più tristo morissero. E coi piedi scalciavano,per poco, però, non a lungo”.  Questo è il racconto poetico di una impiccagione di gruppo.
La vendetta di Ulisse inoltre ci mostra il sistema punitivo come era o comunque come Omero lo  conosceva. Ulisse ammazza tutti i  proci perchè gli avevano occupato la casa e avevano mangiato e bevuto e andati a letto con qualche  schiava. Cosa che all’epoca era perfettamente normale, ma qui abbiamo una classica vendetta privata, Ulisse è il re ma agisce non in base a leggi scritte,  ma a una sua decisione.
Trasferiamoci ora ad Atene, nel V° secolo a.c. e parliamo di Socrate. E della prima prigione di cui sappiamo, quella dove fu appunto rinchiuso Socrate e della sua condanna a morte.
I tempi sono cambiati dall’epoca di Ulisse e di Omero, sono passati molti secoli, l’azione dell’Odissea si svolgeva nel 1200/1100, mentre ora siamo nel 400 a.c.,  Atene è diventata uno Stato organizzato, il popolo partecipa alle elezioni, ci sono tribunali e giudici, il concetto di pena e di prigione però non è mutato. Pena capitale o corporale e prigione solo in attesa della pena.

Socrate
Socrate era un filosofo, non si hanno molte notizie della sua vita né sul suo pensiero filosofico , perché egli non lasciò nulla di scritto, e quello che si sa, lo si deve ai suoi discepoli, in primis Platone. Egli nacque sembra nel 469, ad Atene, da famiglia benestante, il padre era uno scultore, la madre levatrice.  Non si hanno descrizioni sul suo aspetto giovanile, Platone, che lo conobbe come discepolo già in età matura, lo descrive come un uomo avanti negli anni e piuttosto brutto. fisicamente simile a un satiro, e tuttavia sorprendentemente buono nell'animo, per chi si soffermava a discutere con lui.
La città era all’epoca passata dall’apice del potere a una sconfitta nella cosiddetta guerra del Peloponneso ad opera della tradizionale rivale, Sparta. Socrate si era arruolato e aveva combattuto in alcune battaglie dei quella guerra e sembra fosse stato anche decorato.
In quel periodo Atene fu governata dai cosiddetti trenta tiranni, un regime di tipo oligarchico e poco democratico. Socrate fu immediatamente individuato come nemico politico e perseguito per le sue idee considerate contrarie alla tradizione e alla religione. Non fa parte dell’argomento che trattiamo il pensiero filosofico di Socrate, a noi interessa arrivare al processo cui fu sottoposto e soprattutto alla prigione in cui fu rinchiuso e al tipo di pena cui fu condannato.
Il filosofo fu accusato di: corrompere i giovani insegnando dottrine che propugnavano il disordine sociale e non credere negli dei della città e tentare di introdurne di nuovi. Accuse  chiaramente pretestuose, usate per liberarsi di un personaggio scomodo.  Il processo si tenne nel 399 a.c., l’Accusa, rappresentata da un tal Meleto, con il sostegno del governo oligarchico, chiese la condanna a morte, mentre Socrate chiese, provocatoriamente, di essere mantenuto in prigione a spese dello Stato oppure una multa, ma sembra che rifiutò l’esilio. Le richieste furono messe ai voti e fu accolta quella della accusa, e lo condannarono a morire mediante l'assunzione di Cicuta.
Pritaneo,oggi
 La cicuta era un potente veleno, usato molto in quegli anni, secondo gli storici, per togliere di mezzo nemici, senza troppo clamore. Socrate fu rinchiuso nel carcere detto del Pritaneo, che è il primo carcere di cui abbiamo notizia nella storia.Il Pritaneo era un edificio pubblico dove, in origine, era ospitato il primo magistrato (detto appunto pritano). Lì  era custodito il focolare sacro della città, e potevano essere accolti ospiti di particolare riguardo o cittadini benemeriti. Poi fu trasformato in carcere annesso all’edificio destinato a tribunale. Pur sapendo di essere stato condannato ingiustamente, una volta in carcere, egli rifiutò le proposte di fuga dei suoi discepoli.  La morte di Socrate ci viene dettagliatamente descritta da Platone, presente alla fine del maestro, in una sua opera, il Fedone. Socrate trascorre serenamente, secondo le sue abitudini, la sua ultima giornata in compagnia dei suoi amici e discepoli, dialogando di filosofia come aveva sempre fatto, e in particolare affrontando il problema dell'immortalità dell'anima e del destino dell'uomo nell'aldilà. Quindi Socrate si reca a lavarsi, poi  saluta i suoi tre figli e le donne di casa. Giunto il boia incaricato della somministrazione della cicuta, Socrate gli chiede che cosa si deve fare. Il boia risponde che basta bere il veleno che è della giusta quantità per morire. Socrate allora, dopo aver pregato la divinità perché gli assicuri un felice trapasso, beve la pozione.  La morte sopraggiunge lentamente, raffreddando piedi. Torace, gambe e poi il resto, tra la disperazione degli amici, ai quali comunque è lui stesso a fare coraggio.
Morte di Socrate
Trasferiamoci ora in Italia, Roma era ancora nella fase regionale, si era liberata dei re ed era stata proclamata la repubblica, ma le città più importanti erano quelle della magna Grecia, cioè le colonie greche in Italia meridionale, Cuma, Siracusa, Taranto e altre, che dominavano il Mediterraneo, mentre più a nord e nel Lazio si erano affermati gli Etruschi e a sud i romani furono sconfitti dai Sanniti.
Galli
Qui, nel nord-est si erano verificati grandi movimenti di intere popolazioni alla ricerca di nuove terre dove stabilirsi: Veneti, Histri, Illirici, Liburni, ma anche mercanti Greci e Fenici, e aveva fatto la sua comparsa il misterioso popolo dei Celti. I Celti erano un popolo misterioso, le notizie su di loro erano rare e controverse: come si ricava da Erodoto, i loro stanziamenti non erano ben conosciuti, andavano dalla Germania alla penisola iberica, dalla Francia, dove furono conosciuti con il nome di Galli, a territori dell’Europa centrale.
Ma la vera e propria invasione si verificò nel IV sec., e mise fine, almeno temporaneamente, alle culture indigene: furono popolazioni galliche, dalla Francia, ad attraversare le Alpi, e a dilagare nella pianura padana fin oltre il Veneto, al di qua e al di là del Po, alla ricerca di terre. I Galli erano suddivisi in varie tribù dai diversi nomi Biturigi, Arverni, Edui, Carnuti o forse Carni, Senoni. Alcuni di loro si spinsero fino alle Marche, in Puglia e un gruppo, comandato - secondo gli storici latini - da un tale chiamato Brenno, occupò anche Roma  nel 386 e la saccheggiò: si tratta dell’episodio che è stato raccontato tante volte nei vecchi libri di scuola, delle oche del Campidoglio che svegliarono i difensori della città.
Castelliere
i Carni, si stabilirono prima nelle prealpi friulane e giuliane,  e successivamente invasero la Venezia- Giulia meridionale, l'Istria e la Dalmazia Tutte le preesistenti civiltà vennero sommerse, le difese approntate con i Castellieri, tipici villaggi fortificati di questa area,  furono travolte, le popolazioni inermi ridotte all’obbligo del lavoro come tributo, sospesi e interrotti tutti i commerci e i rapporti con il mondo greco.Fecero un grosso errore, si schierarono con Annibale, il grande nemico di Roma. I Romani se ne ricordarono appena sconfitto il cartaginese e ebbero la loro vendetta.
Infatti, sbaragliati gli Etruschi a nord , conquistate a sud tutte le città della magna Grecia, e sconfitto finalmente  il cartaginese Annibale, Roma si affacciava sul Po e si scontrò con le popolazioni celtiche e fondò molte colonie nell’area, come Aquileia, e costrinse i Galli dell’area a pagare tributi, a fornire schiavi e a ritirarsi in quelle montagne che oggi chiamiamo Carnia.
Per maggiori informazioni, su questo stesso blog, “ il castello di Rubbia”.
Con Roma arrivano anche le leggi romane. Le leggi romane riguardavano prima di tutto i cittadini romani, i cives, quelli che avevano la cittadinanza, ai quali ad esempio non potevano essere applicate determinate sanzioni, come per es. la crocifissione riservata gli schiavi o comunque a chi non aveva la cittadinanza.
Anche nel diritto romano il carcere era considerato come un mezzo di detenzione preventiva in attesa della pena capitale o corporale.  
L’ordinamento giuridico romano era prima di tutto molto semplice e pratico: ai cives romani, cioè i cittadini romani, a quelli che avevano la cittadinanza  si applicavano alcune regole; poi c’erano gli altri, schiavi  che erano considerati “cose” e quindi nessun diritto, mentre nelle provincie, agli abitanti del posto si applicavano le regole locali, a meno che non sfidavano la capitale, Roma.
A Roma c’era lo jus vitae ac necis, il diritto di vita e di morte  che faceva capo al pater familias, che era libero di decidere la sorte dei suoi familiari e degli schiavi da lui dipendenti. L' “ergastulum” era solo una prigione privata della Domus dove il pater familias rinchiudeva lo schiavo ribelle.
il diritto romano prevedeva il processo accusatorio pubblico, cioè il confronto verbale tra accusatore,che poteva essere un privato cittadino o un magistrato, e che aveva l’onere della prova, come oggi è da noi e anche nei sistemi anglosassoni,  e l’accusato che doveva solo difendersi, davanti a un giudice terzo.
Non c’era una vera e propria polizia per le città e le campagne.  A Roma veniva utilizzata, come polizia, la coorte pretoria, i famosi pretoriani, nelle altre città le truppe di stanza nelle vicinanze e pattuglie armate nelle campagne contro i banditi di strada: questi erano assai diffusi dai tempi delle guerre civili, non si limitavano a rapinare i viaggiatori, ma spesso li riducevano in schiavitù e li vendevano o chiedevano il riscatto. I ricchi avevano eserciti privati.
I briganti – è rimasta famosa una banda operante nel III sec. d.C., detta Bulla Felix composta da quel che si racconta di circa 600 uomini, ricordati come una specie di Robin Hood : - venivano catturati e condannati a morte nei modi più crudeli: crocifissi, bruciati vivi, dati in pasto alle belve negli spettacoli.
A Roma solo con Augusto fu organizzato un corpo con compiti ausiliari di polizia.
carcere tulliano o mamertino
in effetti erano “vigiles” che si occupavano principalmente di spegnere gli incendi che erano molto frequenti, ogni tanto avevano anche compiti di pattugliamento notturno e di intervento di polizia. Una cosa curiosa riguarda Nerone, l’imperatore incendiario: fu sotto il suo governo che fu introdotta una normativa che prevedeva che in ogni casa dovesse esserci attrezzi per lo spegnimento di incendi.
A Roma, il carcere Mamertino o Tulliano è il più antico carcere, e si trova nel foro. Consisteva di due piani sovrapposti di grotte scavate alle pendici meridionali del Campidoglio La più profonda risale all'età arcaica, VIII-VII sec. a. C., scavata nella cinta muraria originaria; secondo lo storico Tito Livio, fu realizzata con il re Anco Marzio, fu chiamato Tullianum, probabilmente dai re Servio Tullio oppure Tullio Ostilio.  La seconda grotta, successiva e sovrapposta alla prima, è di età repubblicana.  La gestione del carcere Tulliano e anche di altre prigioni dell’impero di altre città, e delle esecuzioni capitali, era affidata a una Autorità costituita da Tre persone, i TRESVIRI Capitales, che però non avevano molto personale a disposizione, anche perché non ne occorreva. Fu qui che fu imprigionato e poi strangolato Vercigentorige, il capo dei galli catturato da Cesare, poi lì strangolato e , secondo alcuni autori cristiani  del Medio evo, è qui che furono poi rinchiusi S.Pietro e S. Paolo prima della esecuzione capitale. Dopo il 700 d.C. il luogo cominciò ad essere chiamato Carcere Mamertino.
La descrizione del Tulliano più celebre, è quella di  Sallustio nel “De Catilinae coniuratione”, dedicato perciò alla congiura di Catilina contro lo Stato all’epoca di Cicerone console: egli parla della detenzione e dell’esecuzione di alcuni complici di Catilina, di un ex console Lentulo e, di altri personaggi chiamati Cetego, Statilio, Gabinio e Cepario, :“Vi è un luogo nel carcere chiamato Tulliano, un poco a sinistra salendo, sprofondato a circa 12 piedi sottoterra. Esso è chiuso tutt’intorno da robuste pareti, e al di sopra da un soffitto, costituito da un volta in pietra. Il suo aspetto è ripugnante e spaventoso per lo stato di abbandono, l’oscurità, il puzzo.”
Catilina
Prima di procedere accenniamo ad alcuni reati di quell’ epoca, che però sembrano molto attuali: gli uomini politici dell’epoca, consoli, tribuni, generali ecc, intanto non erano retribuiti per i loro incarichi istituzionali, e quindi o appartenevano a famiglie ricche o difficilmente potevano far carriere politiche.  Chi faceva campagna elettorale spendeva molto, non c’era il finanziamento pubblico e non c’erano neanche i partiti come li intendiamo oggi. Era perciò regolare che ci fossero degli sponsor, dei finanziamenti privati, e che l’eletto poi ricambiasse i favori ma, sentite bene, PURCHE’NON A DANNO DELLO STATO. Comuni erano  concussione, corruzione elettorale, peculato e appropriazione di soldi pubblici, e come si vede è cambiato poco.
Ora parliamo della crocifissione, che ho scelto per motivi che mi sembrano evidenti, il crocifisso è diventato un simbolo della religione cristiana.
Ma qui parlo della crocifissione come modalità di esecuzione della pena di morte e non di “quella” crocifissione.
Consisteva nell’inchiodare il condannato a un palo incrociato con un altro, in modo che poi l’ appeso morisse  con una lunga agonia. Sono sorti dubbi e discussioni sull’uso dei chiodi o di corde, ma sembra secondo la maggior parte delle fonti che fosse normale utilizzare chiodi infissi nelle mani e nei piedi.
Gladiatori
La crocifissione non era comunque nata all’epoca romana , ma secondo alcuni autori risalirebbe alla Grecia più antica: non aveva, tuttavia, la forma di croce che conosciamo, ma si trattava di un semplice palo al quale il condannato – in genere uno schiavo, per i reati di tradimento e furto o adulterio –  veniva attaccato saldamente , con ferri che stringevano il collo e gli arti,  e veniva abbandonato a una lunga agonia.
La pena della crocifissione era tanto atroce e umiliante che non poteva essere comminata a un cittadino romano.  La morte sulla croce ( E.Cantarella, i supplizi capitali ,ed. feltrinelli), a Roma, era detta “ servile supplicium”.cioè riservata agli schiavi,   Ricordiamo tutti la rivolta degli schiavi guidati da Spartaco: alla fine tutti i superstiti, circa 6000 schiavi furono crocifissi sulla strada da Roma a Capua, lì dove era iniziata la rivolta: circa 150 Km  croci.
Molti studiosi affermavano che, normalmente veniva preceduta dalla flagellazione. Cicerone definiva la crocifissione "il supplizio più crudele e più tetro"[. La croce romana era composta di due legni separati, che venivano uniti e assumevano la forma di croce solo nel momento della esecuzione. Normalmente sul luogo delle crocifissioni c'era già, saldamente piantato per terra, il palo verticale (lo stipes).  Il condannato si avviava al luogo dell'esecuzione portando sulle sue spalle solo il palo orizzontale, il patibulum (da qui la parola i "patibolo"), al quale sarebbe stato attaccato. Il patibulum aveva normalmente a metà un foro con cui veniva infisso sullo stipes.  Lo stipes poteva essere di varia altezza, generalmente si racconta che fosse poco più alto di un uomo di media altezza, la cosidetta “crux humilis”, ed esponeva il condannato crucifisso ai morsi degli animali che si avvicinavano ai piedi a poca distanza da terra.  C’erano poi gli “stipites sublimes”, quelli alti oltre un metro da terra, che servivano nei casi più gravi per far vedere a tutto il popolo anche da più lontano per un maggiore valore deterrente.
 Gli arti venivano inchiodati o legati al legno.. L'agonia del condannato era abbastanza lenta, potendo durare ore o anche molti giorni. La morte poteva avvenire per collasso cardiocircolatorio o asfissia. Infatti, per respirare, il condannato doveva fare leva sulle gambe; quando, per la stanchezza, o per il freddo, o per il dissanguamento, il condannato non poteva più reggersi sulle gambe, rimaneva penzoloni sulle braccia, con conseguente difficoltà per respirare oppure tutti questi movimenti dolorosissimi portavano al cedimento del cuore. I carnefici lo sapevano, e quando dovevano accelerare la morte rompevano con un bastone le gambe del condannato, in maniera che il soffocamento arrivasse in breve.
Flagellazione Caravaggio
Con la crocifissione, i Romani punivano il brigantaggio e la ribellione degli schiavi. Il giudice, riconosciuta la colpevolezza e pronunciata la condanna “sia messo in croce!”, dettava il titulus, cioè la motivazione della sentenza scritta su un cartello, quindi indicava le modalità dell'esecuzione, delegata ai carnefici, o, nelle province, ai soldati.
Il condannato, dinanzi al magistrato, veniva prima sottoposto a una flagellazione affidata ai tortores, che operavano in coppia. Denudato e legato a un palo o a una colonna, veniva colpito con strumenti diversi a seconda della condizione sociale: per gli schiavi e i provinciali era previsto il flagrum o flagellum, formato da due o tre strisce di cuoio o corda (lora) intrecciate con schegge di legno oppure ossicini di pecora, oppure delle strisce di cuoio aventi all'estremità due piccole sfere metalliche.
La flagellazione poteva essere una punizione esemplare anche fine a se stessa, seguita dalla liberazione, oppure una condanna mortale: in questo caso produceva lacerazioni così profonde da mettere allo scoperto le ossa. Se veniva inflitta come preambolo alla crocifissione, il numero di colpi doveva essere limitato probabilmente a una ventina perché la vittima non doveva morire prima di finire in croce.
Il condannato veniva poi rivestito e condotto al supplizio. Il titulus, appesogli al collo o portato da un banditore, aveva la funzione d’informare la popolazione sulle sue generalità, sul delitto e sulla sentenza. I responsabili d’efferati delitti erano caricati del patibulum (probabilmente legati). Se i malcapitati erano più di uno, venivano legati tra loro con una lunga corda che poteva passare intorno al collo, ai piedi o a un’estremità del patibulum.
crocifissione
La croce non prendeva sempre la stessa forma, dipendeva tutto dal patibolo e dall’incavo che veniva predisposto, a volte assumeva la forma di una T e in altri casi quella  a quattro braccia.  Probabilmente il crocefisso era nudo. È possibile ritenere l'aggiunta dello straccio nelle rappresentazioni dei crocifissi come una consuetudine di origine cristiana per le immagini sacre in quanto la nudità completa, specie nel caso delle condannate, era un ulteriore strumento di umiliazione e punizione.
Veniva poi appeso alla croce per le braccia con chiodi, anelli di ferro o corde, come pure i piedi, che talvolta però venivano lasciati liberi.  Lungo il cammino essi subivano strattoni e venivano oltraggiati, maltrattati, pungolati e feriti per indebolirne la resistenza. Bevande drogate (mirra e vino) e la posca (miscela d’acqua e aceto) servivano a dissetare, tamponare emorragie, far riprendere i sensi, resistere alla sofferenza, mantenere sveglio il crocifisso perché confessasse le sue colpe.  Raramente la morte veniva accelerata; se ciò accadeva era per motivi d’ordine pubblico, per interventi d’amici del condannato, per usanze locali. Si provocava la morte in due modi: col colpo di lancia al cuore o col crurifragium, cioè la rottura delle gambe, che privava il condannato d’ogni punto d’appoggio con conseguente soffocamento per l'iperestensione della cassa toracica (non è possibile respirare completamente e viene meno quindi l'apporto di aria ossigenata all'organismo).  La vigilanza presso la croce era severa per impedire interventi di parenti o amici; l’incarico di sorveglianza era affidato ai soldati e durava sino alla consegna del cadavere o alla sua decomposizione.
All’inizio del IV secolo, l’Imperatore Costantino vietò ai tribunali pubblici di condannare alla crocifissione, la cui memoria, siamo dopo il 300 d.c., era ormai legata alla morte del Cristo .




 

 

 

 

 

 





venerdì 15 novembre 2013

presentazione progetto: Storia delle prigioni e delle pene


Estratto e riassunto del 1° incontro presso Università della terza età di Trieste

 

Oggi parliamo di un argomento attualissimo, se ne parla sempre più spesso: le carceri, le sanzioni penali, la giustizia, temi delicati e difficili,  si parla, si discute, sui giornali, in televisione, nel Parlamento, in politica. Del carcere se ne parla sempre più in relazione soprattutto ai fatti che dal periodo di Tangentopoli hanno fatto scoprire ai politici e ai grandi dirigenti, quel mondo fino ad allora ignoto, conosciuto solo dai poveretti,come poco tempo fa aveva detto anche il Papa: “ anche Dio è un carcerato, sta in cella con i deboli, mentre i pesci grossi nuotano liberamente” oggi se ne parla per il sovraffollamento e si pensa al solito rimedio, l’amnstia e l’indulto.
Il problema delle carceri – e della giustizia - era già presente, anche se poco conosciuto dal pubblico – da tanti anni: in quello che io giudico il miglior film girato sulle carceri italiane negli ultimi 40 anni, nel  1972” detenuto in attesa di giudizio”,di Nanni Loi, con un Alberto Sordi tragico, si  narra l’odissea giudiziaria di un uomo che non capisce perché è stato arrestato, e passa da varie carceri al manicomio giudiziario, dopo aver subito violenze e umiliazioni.
Si parla da qualche mese ormai del solito condannato eccellente, di un anziano signore che dovrebbe mettersi tranquillo,  della sua decadenza da senatore, tante chiacchiere e pochi fatti,perché nessuno vuole assumersi la responsabilità di votarne la decadenza, si continua a rimandare la votazione,  e si è ostaggi di  questo soggetto, e si discute di detenzione domiciliare o di affidamento a servizi sociali, che sono misure alternative al carcere, cioè modi diversi di scontare una pena e si applicano a chi è condannato. E’ di questi giorni l’ennesimo scandalo sul ministro, quello della giustizia, che intercettata per una telefonata, si impegna a fare il possibile per far ottenere  gli arresti domiciliari alla figlia di una sua amica che guarda caso è la moglie di un noto imprenditore ( Ligresti) in galera, e neanche si è dimessa.

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Tra l’altro il certificato medico dichiara che la signora in carcere soffre di più perché” abituata a una vita particolarmente agiata”. Il che significherebbe allora che chi non ha una vita agiata, e che non ha possibilità di telefonare a un ministro, se va in carcere non soffre tanto e si adatta discretamente alle condizioni di vita senza libertà e in promiscuità. Il che significa allora che possono pure morire tanto…. Il che significa che per fortuna c’è lì organizzazione carceraria che funziona anche per i poveretti. in nome dell’eguaglianza davanti alla legge e del diritto alla salute per tutti, sancito dalla Costituzione.

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Nel caso in questione, abbiamo sentito parlare anche di arresti domiciliari, altra misura alternativa al carcere, che si applica, differenza della detenzione domiciliare, a chi è arrestato e in attesa di giudizio.
Si parla da più di trent’anni della riforma della giustizia, me ne occupo dal 1974, dei processi lenti, la cronaca di tutti i giorni ci fornisce argomenti di discussione sulla giustizia e sul carcere, dai processi, assoluzioni o condanne strane, e alle morti in carcere che spesso non hanno una spiegazione.
Quest’anno, ad esempio, non è iniziato proprio bene per le carceri italiane, anzi per l’Italia: infatti siamo stati condannati dalla corte Europea per i diritti dell’uomo per violazione dei diritti umani, tortura e trattamento disumano o degradante” per  il sovraffollamento degli istituti penitenziari e per tutta una serie di mancate riforme nel settore giustizia. L’Italia è stata anche condannata a risarcire i danni a 3 detenuti ricorrenti, mentre altri stanno aspettando l’esito di altri ricorsi, che sono più di 500. E probabilmente visto l’andazzo e questa sentenza se ne aggiungeranno altri.
Gli ultimi dati pubblicati dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), qualche giorno fa, danno un numero esorbitante di persone in carcere, 64.758 presenti in 205 istituti per una capienza invece di 47.615 posti regolamentari. Tra i presenti, i detenuti in attesa di giudizio definitivo sono 24.635. In quest’anno, che non è ancora finito, si sono verificati 42 suicidi.
Eppure siamo il paese dove nel 1948, è stata promulgata una Costituzione che si occupa in maniera avanzata delle pene e della giustizia, e dei diritti individuali, ma che solo dopo quasi 30anni, nel 1975 ha fatto una legge sul carcere e solo nel 1989 si è rifatto, introducendo il sistema accusatorio, il codice di procedura penale.
Quello di cui parleremo qui nei prossimi incontri, non sarà una lezione di diritto, ma sarà  – in maniera superficiale e soprattutto leggera -, una cavalcata veloce nella storia dell’umanità, delle società e degli Stati dalla loro formazione ad oggi, esaminati dal punto di vista delle leggi e della loro applicazione, delle prigioni, delle punizioni e i cambiamenti che si sono verificati nei secoli
Voltaire
 Appare infatti evidente che le prigioni,  le pene e la giustizia, riflettono le società in cui nascono e vivono, e ne rappresentano il grado di civiltà.
Non è un concetto antichissimo e neanche ultramoderno, bisogna arrivare al periodo illuminista, nel 1700, Voltaire, scrittore e filosofo francese, parigino, affermava che la civiltà di un paese si giudica dalle sue carceri. 
Nello stesso periodo, è stato un italiano a tracciare le linee moderne di intervento penale e penitenziario, cioè un tal Cesare Beccaria, milanese, che dimostrò l’inutilità della tortura e della pena di morte..., ma di Voltaire e di Beccaria parleremo più approfonditamente  quando arriveremo all’epoca  dell’illuminismo.
Ma la civiltà di un paese la si giudica anche dalle modalità di esecuzione della pena detentiva oppure delle stesse pene capitali.
Secondo qualche autore anche i modi di applicare la pena di morte fanno capire  molto, delle società in cui si operano, le sue idee sulla convivenza civile, le paure e le sue necessità, e anche le convinzioni religiose. Certe condanne capitali venivano accompagnate da processioni,  manifestazioni pubbliche e di tipo religioso.
Definiamo anche il termine, prigione, che significa? Il termine  deriverebbe dal latino “prehensio”, l'azione di catturare, mentre  indica, nell'uso corrente, un luogo dove, fisicamente, vengono trattenute, in stato di privazione della libertà personale, persone:
1) colte in flagranza di reato, che  significa colte nel momento di commettere un reato;
2) arrestate perchè accusate con sufficienti indizi di colpevolezza, di aver commesso un reato, quando ci sia pericolo di fuga o inquinamento di prove;
 3) condannate a pena passata in giudicato, cioè quando la sentenza di condanna è diventata definitiva ed esecutiva.
Si usa anche “Penitenziario”, che deriva chiaramente da penitenza, imposta dalla religione cristiana e cattolica,  luogo della penitenza per il reato, inteso come offesa a Dio. Vengono in genere usati anche altri termini, come "galera", che deriva dalla pena inflitta al prigioniero costretto a remare nelle galee, le navi a remi,  oppure sicuramente avete sentito parlare di "bagno penale", che  deriverebbe dalla conversione dei bagni pubblici di Costantinopoli in prigione. Le “segrete” poi, erano quei locali di castelli medioevali dove venivano rinchiusi e dimenticati in genere nemici politici e malfattori comuni.
Cesare Beccaria
Il  carcere è stato generalmente è ospitato in posti bui e malmessi, disastrati, edifici sporchi, vecchi castelli ,- in epoche passate grotte o tuguri – senza igiene,poca aria: in Italia solo da pochi anni si è fatta una seria opera di edilizia penitenziaria, in linea con le norme nazionali e internazionali, ma evidentemente non basta, poiché cresce e non diminuisce, in linea con le varie crisi che attraversano ciclicamente la nostra società, prima di tutto economica, ma anche sociale e politica, il numero delle persone ospiti, il numero dei reati e il tipo di reati.
Abbiamo proprio in Regione, un carcere situato in un castello medioevale, rifatto più volte - che nel corso dei secoli ha ovviamente subito molte modifiche - , che magari sarebbe meglio utilizzare come museo o a scopi turistici. E’ il castello di Pordenone, destinato a carcere nel 1883 e utilizzato ancora oggi come carcere. Ma i particolari li rimando a quando parleremo dell’epoca medievale.
Lo stesso faremo a proposito di un altro castello più vicino a Trieste, quello di Rubbia, dalle parti di Sagrado, all’incrocio tra il Vipacco e l’Isonzo, vicino Gorizia, utilizzato come prigione addirittura  per Riccardo cuor di Leone, di ritorno dalla crociata.
Castello di Pordenone
Ma in Italia abbiamo anche edifici più antichi utilizzati anche come carcere, addirittura qualcuno risale all’epoca romana e fu utilizzato come carcere fino al 1870. Parlo di  Castel Sant'Angelo (o detto anche Mausoleo di Adriano) a Roma, che  fu costruito nel 125 d.C. dall’imperatore Adriano come suo mausoleo funebre.
E non possiamo dimenticare quello più vicino a noi, cioè i Piombi di Venezia.  Piombi sono la parte sottotetto delle antiche prigioni, situate nel complesso del Palazzo ducale. Risalgono all' XI secolo, cioè all’anno 1000, e vi si tenevano prigionieri della Repubblica.  Chiamati “piombi” perché posti subito sotto il Tetto del palazzo ducale, costituito da lastre di PIOMBO. Rimandiamo anche qui i particolari al periodo relativo soprattutto al 700 e ‘800, quando furono ospitati Giacomo Casanova e poi alcuni patrioti italiani, come Silvio Pellico
Le prigioni più antiche di cui abbiamo notizia sono il Pritaneo, a d Atene nel V° secolo a.c., dove fu rinchiuso Socrate e morì avvelenato, e il Mamertino   a Roma, che mi sembra ancora oggi visitabile. Anche di questi parleremo quando tratteremo il periodo storico e quel tipo di società.
Devo accennare ad alcuni termini tecnico-giuridici elementari che troveremo nella nostra narrazione, come ad esempio il “reato”, Cosa è un reato? La definizione classica  e la seguente: è reato ogni fatto, azione o omissione che la legge stabilisce come tale.
In altre parole è solo la legge che stabilisce cosa è o cosa non è reato. Per avere il reato inoltre sono necessari due elementi: uno oggettivo, cioè il fatto previsto come reato, il secondo soggettivo, cioè personale , è quello che definiamo, o comunque abbiamo sentito tante volte,  se un fatto è doloso, cioè intenzionale, o colposo.
Parleremo della pena e delle modalità di applicazione. L’ unica pena per secoli, concepita o concepibile da mente umana, è stata quella capitale o comunque quella corporale, che cioè procurasse dolore fisico o menomazione, nella convinzione che era l’ unica ad avere una funzione RETRIBUTIVA e DETERRENTE. Non esisteva proprio il concetto di pena detentiva e di funzione educativa, anche se gli storici segnalano era già in atto un dibattito sulla funzione della pena già con il filosofo Platone.
Le società antiche, gli Stati, anche se capaci di esprimere grandi idee, grandi artisti, poeti, politici e condottieri, giuristi come a Roma, non capivano altro che la morte con la quale avevano dimestichezza, la mortalità era un fatto naturale, i medici potevano fare ben poco, la violenza faceva parte della vita quotidiana, era connaturata e perciò  cambiava solo il modo di dare la morte, sia di stato sia privata. Gli stessi giochi, gli sport, mentre in Grecia classica, ma anche in quella omerica, non c’era sangue, organizzavano come sappiamo le Olimpiadi e in quelle occasioni venivano interrotte anche le guerre, a Roma, invece, troviamo i gladiatori che si ammazzano tra loro, perfino le corse dei cavalli, con bighe o quadrighe, potevano finire con la morte di cavalli e conducenti.
Perciò tutti i sistemi di eseguire le pene capitali dovrebbero aiutarci a capire di quali nefandezze e aberrazioni l’uomo è stato capace di inventare nella sua storia,e di qual fantasie si è stati capaci.
 I stessi diversi modi di dare la morte sono sempre quelli, sempre gli stessi dall’antichità, perché l’uomo non inventa niente da millenni, ma poi ci sono alcuni modi più usati di altri, secondo i periodi e ci sono modi mescolati a cerimonie religiose, come il rogo con l’Inquisizione, l’auto da fé, o altri modi che saranno abbandonati, come la crocifissione o l’ordalìa, o quelli in atto fino a poco tempo fa, come l’impiccagione.

Carcere mamertino
Scopriremo le forme più particolari e strane di dare la morte, tutte peraltro perfettamente legali perché accettate dai popoli dell’epoca, le forme più strampalate , frutto di menti o malate o perché ancora oggi ci sfugge il significato, come ad esempio quella che è stata definita, ( Eva Cantarella, I supplizi capitali, ed.Feltrinelli), la pena del sacco, che a Roma antica, era riservata ai parricidi. Essa consisteva, ne accenno subito, nel percuotere violentemente il condannato per parricidio, poi cucirlo in un sacco – culleus – insieme a un cane, un gallo, una vipera e una scimmia, e quindi buttati o a mare o nel più vicino fiume.
La vera differenza la farà l’illuminismo nel ‘700  con l’avvio della pena detentiva e  la rivoluzione francese che utilizzerà, e molto, la ghigliottina.
Il percorso che faremo parte dalle società antiche per arrivare rapidamente ai giorni nostri, cosi come segue:
 Tracceremo prima un percorso storico, politico, economico sociale e religioso e in rapporto a questo parleremo delle sanzioni penali, delle leggi, se c’erano, che regolavano le varie situazioni penali e le procedure e le sanzioni.
Teniamo presente una regola generale valida dall’antichità delle società primitive fino a metà del secolo XVIII:  la prigione , il carcere, la pena detta giuridicamente parlando “detentiva” era sì in uso da sempre, in grotte, caverne, sottoterra ecc., .ma era solo per togliere di mezzo l’individuo, provvisoriamente – che poteva durare anche una vita – a piacimento del governante del momento - e in attesa della pena definitiva che era in generale la morte in svariate forme, oppure pene corporali come la frusta o la flagellazione, anche il taglio di un arto, in alcuni casi la vendita come schiavo, o se possibile, per nemici  presi in guerra, il riscatto.
La riduzione in schiavitù è stata nei secoli passati una attività perfettamente legale e comunque consentita – oltre ad essere una componente essenziale di quella economia - , e solo da poco è stata considerata un reato per chi la pratica, mentre è stata sempre una condanna, una pena o una afflizione o una sanzione per chi ha dovuto subirla.
Arriveremo poi fino al concetto di pena detentiva e alla abolizione della pena di morte.
I vari modi di esecuzione della pena saranno illustrati nelle varie epoche in cui, da quanto dicono gli storici, venivano più usate..
 Partiremo quindi  dalle società primitive, dal concetto della punizione come vendetta privata e del carcere come luogo di allontanamento provvisorio in attesa della punizione; e dalla organizzazione degli Stati e a punizione pubblica, le pene corporali e capitali, e pecuniarie,e alcune orme di punizioni., in particolare la precipitazione, l impiccagione, la galera e la crocifissione.
Ci dovremo soffermare di più su Roma per il semplice motivo che quella di Roma è la nostra storia e di tutto il Mediterraneo, e perché abbiamo moltissime fonti storiche e giuridiche e anche perché è con una pena della crocifissione, avvenuta con Roma, che cambia tutta la storia.
Vedremo anche che nei mille e più anni della sua storia, ci sono reati di uomini politici dell’epoca, allora si chiamavano tutti magistrati, che oggi ci appaiono singolari e sconosciuti, i nostri politici mai sarebbero accusati e condannati per appropriazione indebita, corruzione elettorale,  concussione ( corruzione ), appropriazione di soldi pubblici. Sto evidentemente scherzando e vedremo che non è cambiato molto.
      Alla caduta dell’impero romano, lo Stato si sfalda e perciò si torna alla la vendetta privata,alla “faida” e il giudizio di Dio (ordalia prova dolorosa del fuoco o dell’acqua); al Cristianesimo e la Chiesa, il reato come offesa a Dio, il castigo, l’ espiazione morale e penitenza, la scomunica, la tortura e le pene corporali, la gogna pubblica, il rogo e l ‘ Inquisizione  E’ un periodo lungo pieno di mutamenti storici, politici, sociali e religiosi, c’è la scoperta dell’America, la caduta di Costantinopoli, la seconda Roma, il Protestantesimo con Martin Lutero, anche se il concetto della pena detentiva non esiste ancora, ma sussiste quello della pena capitale o comunque del dolore fisico e della mutilazione.
     Parleremo poi dell ’Illuminismo, del prevalere della ragione e della scienza sulle superstizioni, e la fine dell’Inquisizione negli stati,  della rivoluzione francese, le rivoluzioni nazionali al fascismo: il movimento dell’illuminismo: Voltaire,  la divisione dei poteri( Montesquieu), e finalmente Cesare Beccaria – Dei delitti e delle pene – critica della tortura e della pena di morte; la rivoluzione francese;e il concetto della la pena detentiva, funzione e concetto secondo varie scuole di pensiero; scienza delle prigioni, sorvegliare e punire; i “bagni” penali e i lavori forzati; gli Stati preunitari italiani e i vari sistemi penali; l’Unità d’Italia, la pena di morte nell’unità d’ Italia; il brigantaggio; Cesare Lombroso (1835/1909) e il teschio del bandito Vilella; il fascismo, il codice Rocco, la funzione della pena e il principio di legalità; il regolamento degli istituti di pena del 1931.  
  Infine uno sguardo agli Stati e alle società occidentali, dal dopoguerra ad oggi, le regole minime e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo; L’America di Kennedy, la guerra fredda, il Vietnam, l’Europa e l‘ euro, la caduta del muro di Berlino e la formazione degli stati dell’ ex-URSS.

La Costituzione italiana e la funzione della pena, il sistema giustizia italiano, il reato e il principio di legalità;  la legge 354 del 1975 e successive modifiche e altre leggi; crisi economica e sociale, terrorismo e criminalità; tangentopoli; la crisi politica del dopo tangentopoli; l’immigrazione; l’ordinamento penitenziario attuale; gli operatori penitenziari e il concetto di pena dei vari operatori: direttori, polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali, medici, cappellani, amministrativi, magistrato di sorveglianza, giudici; organizzazione burocratica-amministrativa.
Daremo inoltre un rapido sguardo alla economia di certi Stati sia antichi sia più vicini a noi e farò riferimento anche a cosa c’era qui nelle nostre zone.
  
 
 
 
 

Per ultimo, daremo un’occhiata veloce agli istituti penitenziari  della Regione.
 

lunedì 2 settembre 2013

20/3/2013, università di Trieste, intervento a studenti facoltà di medicina

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Una breve presentazione personale mi sembra necessaria: mi sono occupato delle carceri e in generale della giustizia per motivi professionali, ho fatto il direttore di carcere dal 1974 fino a pochi anni fa; ho lavorato soprattutto nel Triveneto, mi sono occupato per un breve periodo anche di formazione e aggiornamento del personale e sono stato anche componente e presidente della commissione disciplinare per la polizia penitenziaria.
Detto ciò, andiamo al tema di questo incontro, che è quello del Servizio Sanitario in carcere, e del diritto alla salute; tuttavia, prima di arrivare all’argomento specifico, sul quale parlerà poi meglio il relatore successivo, e in particolare sul servizio psichiatrico,   credo sia opportuna una illustrazione generale del sistema penitenziario e sulle leggi che lo regolano, altrimenti si rischia di non capire di cosa parliamo.
E inizio subito da quel che è accaduto a inizio anno:  l’Italia è stata condannata dalla Corte europea per i diritti dell’uomo per violazione dei diritti umani, tortura e trattamento disumano o degradante” per  il sovraffollamento degli istituti penitenziari e per tutta una serie di mancate riforme nel settore giustizia. L’Italia è stata anche condannata a risarcire i danni a 3 detenuti ricorrenti, mentre altri stanno aspettando l’esito di altri ricorsi, che sono più di 500. E probabilmente visto l’andazzo e questa sentenza se ne aggiungeranno altri.
Ma del sovraffollamento parlerò in particolare più avanti, ora vorrei spiegare rapidamente cos’è il carcere, come definirlo?
Partiamo da un concetto generale, il carcere è un mondo ignoto,  dimenticato, il luogo della segregazione, della emarginazione;  qualcuno ha parlato di discarica sociale,  altri come il luogo fisico della punizione, giusta o ingiusta, adeguata o non adeguata, qualcun altro ha parlato del carcere come necessità poiché non ci sono alternative, malgrado le misure alternative previste.
Ognuno ha la sua idea secondo la propria visione ideologica o politica.
Io voglio solo definirlo astrattamente e giuridicamente: il carcere è il luogo dove fisicamente vengono trattenute in stato di privazione della libertà personale, persone:1) colte in flagranza di reato, che  significa colte nel momento di commettere un reato; 2) arrestate perché accusate con sufficienti indizi di colpevolezza, di aver commesso un reato, quando ci sia pericolo di fuga o inquinamento di prove; 3) condannate a pena passata in giudicato, cioè quando la sentenza di condanna è diventata definitiva ed esecutiva.
Ho parlato del reato, e bisognerebbe anche definirlo, cioè cos’è un reato? Vi do solo la definizione classica, il reato è qualsiasi azione o anche omissione che viola una legge: Il reato è perciò qualsiasi fatto che la Legge prevede come tale, principio di stretta legalità; proseguo velocemente perché non posso fare una lezione di diritto penale, ma la definizione si presta a varie considerazioni.
Il carcere viene distinto in linea di massima tra case circondariali, che ricevono persone in attesa di giudizio e si trovano presso ogni sede di Tribunale, e case di reclusione che accolgono persone condannate. Poi ci sono altri tipi di istituti particolari di cui ora è inutile parlare.
Le case circondariali hanno continui contatti e rapporti con Le Procure della repubblica, cioè con I P.M. e  con le forze di polizia, che sono diciamo così, i fornitori della clientela, degli ospiti.
Il carcere infatti non va a cercarseli, gli ospiti, ma li accoglie, anzi “ DEVE” accoglierli, senza potersi rifiutare; mi è capitato di vedere qualche collega che, per mancanza di posti, ha rifiutato di accogliere qualche arrestato, una volta proprio a Trieste,  la polizia è stata invitata a portalo a Gorizia, ma senza alcuna autorizzazione e quel direttore è andato incontro a qualche problema, o penale o disciplinare..
Il carcere ha sua una organizzazione amministrativa  e burocratica, come altre amministrazioni dello Stato, quindi uffici, circolari, relazioni . domande, e autorizzazioni, ecc. inserita nel Ministero della giustizia,
 Al vertice c’è il Dipartimento amministrazione penitenziaria, che ha a disposizione  un corpo di polizia, la polizia penitenziaria.  In periferia ci sono i provveditorati regionali, le scuole di formazione, gli istituti penitenziari, gli uffici per l’esecuzione penale esterna gestiti dai servizi sociali del DAP, una volta c’erano i centri clinici e  gli ospedali psichiatrici giudiziari, che riguardano l’argomento particolare di stasera e sul quale tornerò dopo.
Oltre al personale di polizia penitenziaria, operano nel DAP, e nelle sedi periferiche, anche personale amministrativo, educatori, medici, generici e specialisti come psichiatri, e infermieri, cappellani di rito cattolico, assistenti sociali, consulenti psicologi, criminologi, ecc..; il carcere è poi collegato con gli altri Enti locali, in primis Regione, poi Comune e Provincia, e ASL per i servizi sanitari specialistici ,per i tossicodipendenti e altro.
Esigenza prioritaria del carcere è, da una parte, la sicurezza interna ed esterna, assicurare che ad esempio, non si verifichino evasioni, e la sicurezza degli stessi detenuti da eventuali violenze, suicidi e altro, l’ordine e la disciplina interna e, in linea con quanto prevede la Costituzione, la rieducazione del soggetto, attraverso vari strumenti di cui poi vi dirò.
In carcere non si possono escludere episodi di violenza sia tra detenuti sia tra personale di polizia penitenziaria e detenuti, che tuttavia sono rari e se scoperti e denunziati, condannati pesantemente.
Ora veniamo al problema del sovraffollamento, per il quale l’Italia è stata oggi condannata.
“ Le carceri vivono in condizioni disumane e illegali. I detenuti vivono ammassati in carceri, spesso in edifici secolari- su i posti disponibili e  le presenze effettive c’è una differenza di circa 15.000 unità - , Ai detenuti non sono garantite né l’incolumità fisica né la vita, né la salute, né possibilità di lavoro. 206 tra suicidi e tentati suicidi” E’ una relazione che parla della situazione carceraria italiana partendo dal sovraffollamento e proseguendo su violenze ed altro.
Solo che è del 1983, è di Luciano Violante, parlamentare  responsabile del settore giustizia del PCI, dell’epoca.
Perché parlo di questa relazione? Perché il sovraffollamento non è una novità di oggi, in quell’anno i numeri erano di 27.000 posti e 41.000 presenze.
E non finisce qui: una relazione della II Commissione giustizia della camera dei deputati del novembre 2000,  parla ancora ( pag.15) del sovraffollamento riferito all’anno 1999, 53.000 presenze, circa 10.000 in più di quelle regolamentari. Viene anche citato un dato interessante e cioè che la capienza regolamentare prevede in 9 metri quadrati l’area minima di una camera singola e un aumento di 5 metri quadrati per ogni detenuto in più.
Secondo i dati attuali forniti dalla associazione Antigone, che è una associazione onlus che si occupa di problemi della giustizia e della detenzione con un proprio osservatorio ed effettuando visite negli istituti, ci sono poco più di 45000 posti e le presenze sono di circa 65000, un terzo è straniero. 
Le cause sono molte e allora bisogna allargare il discorso a tutto il sistema penale e alla lentezza dei processi penali, all’abuso della carcerazione preventiva, alla politica con i suoi interventi poco incisivi in materia, alle riforme non proprio giuste, alla penalizzazione dello stato di clandestinità, all’economia, cioè di soldi che mancano, perché  Tribunali, carceri e organizzazione di polizia, costano molto alla comunità, un detenuto costa al giorno dai 300/400 euro al giorno, alle cosiddette porte girevoli di cui ha parlato solo l’ultimo ministro della giustizia anche se gli operatori penitenziari lo sapevano da sempre, si tratta cioè di quegli arresti inutili, di persone portate in carcere la sera, mentre dovrebbero essere trattenute nelle camere di sicurezza, e scarcerate al mattino dopo, che però accrescono il numero dei presenti.
Sarà capitato a tutti di vedere quelle belle conferenze stampa delle forze dell’ordine, con tutti schierati dietro l’Autorità, e sentire in TV o sui giornali di 50/100/200 arresti , grande operazione,  ma poi? Vi siete mai chiesti dopo che succede, cioè di questi 100 arresti e arrestati che fine fanno, dove stanno, restano in carcere o no? Le belle conferenze stampa di fine anno che tutte le polizie fanno facendo i bilanci di quanti arresti hanno fatto, 100/200/1000, ma non dicono mai quanti di questi arrestati,  il giorno dopo vengono messi fuori, e quindi che hanno intasato le carceri inutilmente e hanno costituito numero per le statistiche. E’ il problema delle cosiddette “porte girevoli”, messo in luce dal ministro Severino, che però non si riesce a risolvere, fino a quando Polizia, carabinieri e altri non utilizzeranno a tempo pieno le camere di sicurezza, senza passare per il carcere..
Il sovraffollamento perciò non è più una emergenza, ma una situazione normale che dura da anni e richiederebbe provvedimenti normali e non inutili grida manzoniane.
La politica si è opposta e si oppone all’amnstia, che in effetti  serve a poco o niente, e ha emesso il cosiddetto decreto svuota/carceri, è dell’anno scorso, e prevede gli ultimi 18 mesi alla detenzione domiciliare per reati cosiddetti minori.
La problematica del sovraffollamento riguarda in massima parte quei detenuti in attesa di giudizio e che sono in carcerazione preventiva in attesa di processo o in appello o in cassazione. E che quindi stanno dentro.
Ritorniamo perciò alla lentezza dei processi e quindi a un discorso sulla giustizia.
Il sovraffollamento non significa che in quella città o in quell’area c’è un alto tasso di criminalità o delinquenza: a TS, a GO, a UD tanto per fare esempi vicini a noi, gli istituti risultano sovraffollati-, il che non significa che TS, GO, e UD siano città inquinate da delinquenti. Basta leggere o sentire i bilanci dei CC o della PS  dicono che la situazione di queste città è tranquilla anzi che i furti ad es. sono diminuiti.
Allora perché  anche qui lamentano il sovraffollamento ? Perché la maggioranza dei detenuti presenti in questi luoghi proviene dai grandi centri urbani come Padova, Verona, a anche Milano, Bologna, o anche da più lontano, che vengono trasferiti nelle zone dove c’è più posto.
Non fa male ricordare che NON si può parlare di carcere solo in riferimento ai detenuti, ma bisogna sempre  tenere presente anche le leggi che regolano il trattamento del personale sia della polizia penitenziaria sia del personale amministrativo e dei direttori.
E bisogna poi tener presente le VITTIME del reato, soprattutto nei casi di reati gravi, ricordarsene non fa male, anche se non spetta al carcere occuparsene.
I suicidi? Nel 99% dei casi non dipendono né dal sovraffollamento che c’è sempre stato, né dalla organizzazione o dalla vita del carcere, ma dalla situazione giudiziaria.
Nel carcere la esigenza primaria è quella di salvaguardare la sicurezza, l’ordine e quella di garantire le esigenze id giustizia per gli imputati. Il trattamento deve essere umano e dignitoso, e rispettoso dei diritti umani e le libertà fondamentali dell’individuo, tant’è che vengono posti limiti alla privazione della libertà personale.
L’ultima considerazione riguarda la funzione della pena e del carcere: generalmente si dice che sono due le funzioni, la prima è la punizione del reato e quindi l’allontanamento del reo dalla società, e la seconda la rieducazione o risocializzazione, funzionano tutte e due? No, solo la prima, la seconda non dipende dal carcere, ma da altri fattori, che sono all’esterno. Il carcere può organizzare tutti i corsi professionali e culturali che vuole, ma poi il detenuto deve uscire, viene messo alla porta e dove va?
Il carcere è regolato dall’  Ordinamento penitenziario, che è una insieme di disposizioni legislative , comprese  anche nel codice penale e di procedura penale, che partono dal 1975 e arrivano fino ad oggi.
Un po’ di storia, tralasciando, per brevità, tutti i sistemi i sistemi antichi, quelli romani, medioevali e oltre, per arrivare subito al movimento illuminista, nel 1700 con il famoso Cesare Beccaria  dal quale inizia poi tutto – dei delitti e delle pene, con l’abolizione della tortura, l’inutilità della pena di morte, l’umanizzazione delle pene.
Dopo l’unità d’Italia, i vari sistemi dei diversi stati furono sostituiti da un unico regolamento, quello piemontese, che non era proprio un modello di civiltà.
Il sistema penitenziario fu modificato, insieme ai codici penali solo nel 1892, le carceri dipendevano dal Ministero della marina, - la parola galera e galeotti, così come bagni penali, suggerisce subito l’idea di qualcosa che ha a che fare con il mare – e poi dal ministero degli Interni, mentre solo durante il fascismo passarono al ministero della Giustizia,  poi dal regolamento Rocco del 1931, insieme al regolamento del personale degli agenti di custodia della stessa epoca, e dalla legge del 1940 per il personale amministrativo e  i direttori.
Tutto cambia invece nel 1975, con la legge n. 354. È  in quell’epoca in quell’anno che ho iniziato il mio lavoro, grosse novità oltre ad  adeguarsi alle regole minime, la grande novità furono il permesso per uscire accompagnato per gravi casi, la funzioni del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza e ma soprattutto le misure alternative al carcere, cioè una diversa modalità di  scontare la pena, come la semilibertà o l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, per detenuti condannati definitivi  in determinate condizioni e con certi presupposti da valutarsi caso per caso, attraverso il cosiddetto trattamento individualizzato. Fu prevista anche una particolare forma di lavoro per i detenuti, cioè all’esterno del carcere. Non mi soffermo sui singoli argomenti per mancanza di tempo.
 All’epoca  questa legge costituì un grosso passo avanti,  anche forse troppo avanzata e sbilanciata nella parte della esecuzione penale, l’inizio fu difficile, sia perché l’ambiente, la società non era pronta per certe aperture, sia   perché poco dopo dovette fare i conti con un sistema penale ancora arretrato, e poi con le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata.
Non solo, ma rimanevano irrisolte le questioni relative ai codici penali, che saranno in parte riviste e modificate solo dopo le emergenze terroristiche e quelle relative alle norme sul personale.

 
Tuttavia erano troppi anni che si rimandava questa riforma, anche perché dopo quasi 25 anni era ora di adeguarsi  prima di tutto alla Costituzione della Repubblica  del 1948, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  e alle regole minime sia dell’ONU sia  Europee, per il trattamento dei detenuti, degli stessi anni ’50 del XX sec.
La legge 354 del 1975 si ispirava direttamente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,alle regole minime dell’ONU e Europee sul trattamento dei detenuti sempre degli anni 50 del XX secolo e prima di tutto alla Costituzione della repubblica italiana che era entrata in vigore nel 1948.

    Dalla Costituzione, cito soltanto le regole, che stasera, ci riguardano da vicino
Art. 13 :   la libertà personale è inviolabile . Non è ammessa forma alcuna di detenzione , di ispezione o perquisizione personale , né qualsiasi altra restrizione della libertà personale , se non per atto motivato della autorità giudiziaria e nei soli casi  previsti dalla legge.
 Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza , l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di tipo restrittivo , che  però devono  convalidati dalla Autorità giudiziaria entro 48 ore E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.  La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
 Art. 27 , 2. 3, 4 :l imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva . Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato . Non è ammessa la pena di morte …"      

 Bisognò aspettare il 1976 per il regolamento di esecuzione, poi solo nel 1986 la cosiddetta  legge Gozzini, dal nome del parlamentare relatore, che aggiornava e modificava alcuni articoli e introduceva altre novità come la detenzione domiciliare e i permessi premio. 
Cito l’articolo 1:
L’articolo1  della legge 354 del 1975 stabiliva che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità  e assicurare il rispetto della dignità della persona, deve essere improntato ad assoluta imparzialità, senza alcuna discriminazione per nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Premesso che deve essere mantenuto l’ordine e la disciplina, nessuna restrizione può essere adottata se non giustificata da  dette esigenze.
I detenuti devono essere chiamati  per nome( cognome), gli imputati devono essere trattati tenendo presente il principio che  non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva.
Per i condannati è previsto un trattamento rieducativo, che costituisce l’obiettivo prioritario della legge ed è il linea con la previsione costituzionale della funzione della pena.
La legge 354 e  quella del 1986 ( Gozzini) si caratterizzarono però per:
Misure alternative al carcere, in particolare semilibertà e affidamento ai servizi sociali, e l’affidamento terapeutico per i tossicodipendenti, oltre a detenzione domiciliare, permessi premio
Le misure non furono accolte sempre bene dall’opinione pubblica e  da certa classe politica, si sono verificate molti cambiamenti in senso restrittivo, per soddisfare  il bisogno di sicurezza della gente davanti a certi delitti violenti.
Ovviamente perciò tutto dipende dalla politica dominante e dalla situazione sociale, economica e criminale: non dimentichiamo che in alcune aree del paese: negli anni passati c’erano  il terrorismo, è rimasta invece la criminalità organizzata  sono aumentati i delitti che cerno grande allarme sociale, soprattutto omicidi, violenze alle donne, rapine,  droga e anche delitti commessi al volante.   
Alla legge, segui poi il regolamento di esecuzione: ogni legge tratta i principi generali mentre il regolamento di esecuzione “regola” in particolare le modalità di esecuzione di quei principi.
Poi ci sono tutte le leggi che regolano il trattamento giuridico, economico del personale, i contratti collettivi, e le disposizioni riguardanti le varie categorie,
Come dicevo prima l’obiettivo prioritario è da un lato il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, e in questo ambito la rieducazione e la risocializzazione del condannato. Come viene praticamente messa in atto questa funzione? Attraverso l’osservazione e il TRATTAMENTO individualizzato: l’osservazione della persona si attua attraverso colloqui con i vari operatori, educatori, assistenti sociali che operano sull’esterno, psicologi e altri consulenti, medici, polizia penitenziaria., volontari, cappellano, che raccolgono non solo informazioni ma ne studiano il comportamento.
L’osservazione deve durare in genere almeno tre mesi, al soggetto vengono offerte opportunità di partecipazione al lavoro ( quando c’è o comunque ne viene apprezzata la richiesta), attività culturali o sportive, contatti e relazioni con altri detenuti, contatti con la famiglia o altre persone esterne, studio della personalità, comportamento e condotta in carcere,….
Alla scadenza del periodo fissato, se si ritiene di non avere a disposizione gli elementi necessari, l’osservazione viene ancora prorogata, altrimenti si passa alla formulazione di un Programma di trattamento, alla quale partecipano tutti gli attori che prima ho nominato, che formano la cosiddetta equipe di osservazione. Il programma si compone di due parti, nella prima  viene presa nota di tutte e notizie raccolte, dal punto di vista sociosanitario, comportamentale e familiare e nella seconda vengono formulate “ipotesi” di trattamento, cioè gli interventi che si ritengono opportuni per il soggetto, nel campo lavorativo o altre attività organizzate nell’istituto. Vinee inoltre ineserita la previsione di eventuali concessioni di permessi-premio e/o di possibili misure alternative quando ci saranno le condizioni previste per legge. 
Ci sono state altre leggi, che per brevità cito soltanto come la legge c.d.Simeone del 1998, una specie di svuota carceri ante litteram, incrementando la possibilità di applicare  le misure alternative alla detenzione, in articolare l’affidamento in prova, la sospensione della esecuzione della pena disposta d’ufficio quando ricorrano determinate condizioni
Poi ci sono i Regolamenti interni, predisposti da ogni singolo carcere, da una apposita commissione interna e approvati dal Ministero
E poi le CIRCOLARI alle quali in genere nessuno pensa ma che hanno una importanza fondamentale in ogni amministrazione, perché sono ordini ai qauli i dipendenti bob ossono opporsi e dimostrano le linee guida della Amministrazione nei vari momenti.

E arrivo al tema specifico di stasera cioè il DIRITTO ALLA SALUTE e richiamo ancora la Costituzione, che all’ articolo 32 stabilisce:
" la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e( quindi non solo dei cittadini propri ma dell’individuo in generale) e interesse della collettività e GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI indigenti.
 Sono poche parole, sono molto chiare e semplici, ma contengono principi fondamentali : in questo paese il diritto alla salute è considerato degno di tutela da parte dello Stato.
Il diritto alla salute è fondamentale, cioè essenziale sia per l’individuo, non soltanto per il cittadino della repubblica, ma per qualsiasi individuo si trovi sul territorio nazionale; a tutta la collettività, cioè è nel nostro interesse che venga assicurata la tutela di questo diritto, infine, per assicurare la salute di tutti, la repubblica garantisce- è un impegno, un dovere – cure gratuite a chiunque non abbia i mezzi economici per pagare terapie, analisi, ospedali
Il servizio sanitario in carcere, così come lo intendiamo oggi, non ha una lunga storia, perché comincia appena dal 1931, con il Regolamento emanato in quell’anno, dove si prevede la presenza all’interno del carcere, di un medico. L’art.304 stabiliva che “ per ogni stabilimento ( così si chiamavano all’epoca), sono nominati uno o più medici….”, mentre al successivo art. 307 era prevista la possibilità di nominare farmacisti per la preparazione e la distribuzione dei medicinali.
Non si pensava tuttavia che la salute fosse un diritto, come invece avverrà del dopoguerra.
La tutela della salute, infatti diventa un diritto sociale, solo nel dopoguerra e appena nel 1946 si costituisce l’Organizzazione mondiale della sanità; nell’atto costitutivo viene detto che il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, la sua opinione politica e le sue condizioni economiche e sociali. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli…”.
E’ qui che arriva la nostra Costituzione con l’art.32 citato e però poi solo dieci anni dopo nel 1958 viene istituito il Ministero della Sanità e bisognerà aspettare poi il 1978 per l’istituzione del Servizio sanitario nazionale.
Nel frattempo erano intervenute anche le regole minime per il trattamento dei detenuti, l’articolo che riguarda i servizio sanitario penitenziario recita a un certo punto che: “ i servizi sanitari operano in stretta relazione con il servizio sanitario della comunità nazionale”.
Le leggi sul servizio vanno anche messe in rapporto con quelle del personale medico e paramedico, legge del 1970 n.740 e poi i cosiddetti medici incaricati provvisori, cioè non inseriti nell’organico di ruolo del Ministero, che erano tali solo sulla carta, in quanto la provvisorietà poteva durare una vita, in attesa del concorso.  Ma anche all’ordinamento penitenziario, alla sicurezza dell’istituto, alle leggi sul personale di polizia penitenziaria e ai quelli del direttore dl quale si dipende.
Solo nell’’86 si arriva alla legge Gozzini, nel ’89 alla riforma del codice di procedura penale, e nel ’90 alla riforma del personale di custodia.
La legge 354/75, comunque, confermava il servizio sanitario penitenziario di competenza del ministero della giustizia, pur adeguandolo alla Costituzione e alle regole minime.
Al servizio sanitario veniva dedicato un lunghissimo articolo, l’11 che cerco di riassumere nelle parti più importanti:
Ogni istituto dispone di un servizio medico e farmaceutico, cioè la presenza di un sanitario ( e teoricamente di un responsabile della farmacia affidata invece allo stesso medico) in ogni istituto penitenziario e una farmacia.
Lo stesso articolo prevede espressamente la necessità di poter avere uno specialista in psichiatria.
Quando c’è sospetto d malattia psichica, vengono adottati i provvedimenti del caso, nel rispetto delle norme concernenti l’assistenza psichiatrica.
E’ interessante inoltre citare – per quello che poi verrà dopo - la disposizione dello stesso articolo dove si dice che l’A.P. per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri, extra ospedalieri, d’intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.
Mi sembra che in questa frase ci sia già una previsione di quello che poi succederà dopo, con il servizio sanitario nazionale ma andiamo con ordine.
All’atto dell’ingresso  tutte le persone vengono visitate  e poi periodicamente controllate, c’è anche attenzione per le donne detenute per le quali si prevedeva un particolare servizio per puerpere e gestanti, oggi non vengono arrestate e fruiscono di misure come arresti e detenzione domiciliare, e per i bambini fino a tre anni che possono stare con le madri, sono previsti possibilità di creare asili nido, in linea di massima ho sempre cercato di convincere le madri ad affidare i bambini ad altre persone all’esterno.
I detenuti possono essere autorizzati ad essere visitati da un medico di fiducia.
Le Asl devono visitare le carceri almeno una volta all’anno per verificare le situazioni igienico sanitarie e riferire al ministro , al magistrato di sorveglianza e indicare i provvedimenti da adottare.
La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, del 1978, nel prevedere che la salute è un diritto dell’individuo e come tale va tutelato, non faceva alcun cenno esplicito alla salute delle persone in carcere.
Comunque il problema cominciò ad essere affrontato anche perché non era necessaria una previsione esplicita, era sufficiente  già la previsione generale relativa della Costituzione.
C’erano problemi organizzativi da affrontare  e non solo,; la medicina penitenziaria non è solo medicina, ma una medicina che opera in un ambiente particolare, che può anche costituire una causa scatenante di molte patologia, inoltre ci sono motivi legati alla posizione giudiziaria del soggetto, per cui ad esempio, le decisioni mediche relative a una particolare terapia o una visita in ambiente ospedaliero, salvo casi di imminente pericolo di vita, necessita di particolari autorizzazioni, poi ci possono essere motivi di sicurezza dei quali il medico non sa e non può sapere. Cosa prevale in questi casi, il diritto alla salute o l’esigenza della sicurezza?
Quante volte si son verificati casi di evasioni dagli ospedali?
Vi è un aspetto medico-legale per il continuo contatto con la magistratura e con la direzione del carcere e perché una determinata malattia può influire sulla posizione del soggetto, addirittura sulla scarcerazione o su misure alternative.
Il medico penitenziario fa parte del consiglio di disciplina, perché per le sanzioni di esclusione dale attività in comune e isolamento e permanenza all’aperto da solo, è necessario un parere medico.
Il medico penitenziario partecipa al  trattamento, fa parte dell’equipe di osservazione e trattamento.
Negli anni ’80 del XX sec. Il Ministero istituì, con una serie di circolari interne, il servizio di guardia medica prima solo notturna, poi, nei grandi complessi penitenziari, anche diurna e che poi fu chiamata SIAS, servizio integrativo di assistenza sanitaria, allo scopo di coprire il più possibile l tema della salute delle persone affidate alla sua custodia, e successivamente il Servizio Nuovi giunti, più di tipo psicologico, per accertare eventuali problematiche e la possibilità o meno di azioni autolesionistiche e/o suicidi e quindi poter disporre una adeguata sorveglianza.
Ovviamente tutto questo richiedeva molti soldi, e negli ultimi anni i servizi sono stati ridimensionati.
Mancavano poi gli infermieri, pochi quelli di ruolo facenti parte degli organici, e ricorso perciò ad assunzioni provvisorie quando si riusciva a trovare qualcuno disponibile, in genere qualche pensionato e qualche giovane appena uscito dalla scuola, che appena possibile scappava.
In molti casi, io ma anche qualche altro collega, ha dovuto far ricorso alla Croce Rossa.
Grandi dibattiti e  discussioni, per anni, sulla possibilità del passaggio al servizio sanitario nazionale, proprio perché la materia, per i motivi che ho esposto prima, si presentava complessa.
Solo nel 1998 si arrivava a una legge delega al governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale e la migliore organizzazione e del servizio¸ all’art. 5 veniva previsto il riordino della medicina penitenziaria.
Quindi nel 1999 si arriva al D.Lgs. 230,  che prevedeva il passaggio del servizio sanitario penitenziario al servizio sanitario nazionale e quindi alle ASL e quindi alle Regioni, e il passaggio di tutto il personale sanitario e infermieristico alle ASL e alle Regioni tutto il capitolo di bilancio, cioè i fondi, e le attrezzature, fino ad allora gestite dal Ministero della Giustizia.
Si iniziò tra mille polemiche e difficoltà con una sperimentazione su tre Regioni, cioè Lazio, Puglia e Emilia Romagna…., La sperimentazione è durata 10 anni, da quanto ne so dal 2008 il servizio è passato alle regioni e alle ASL
Dal giugno 2008 il servizio è passato al SSN cioè alle Asl dove sono transitati medici e infermieri.
Sono stati previsti veri livelli cioè se ogni istituto deve avere un presidio sanitario, l’entità del presidio è in rapporto alla grandezza del carcere.
Fino a 200/250 detenuti servizio non continuativo, servizio di guardia medica e  alcune prestazioni specialistiche più richieste, ad es. dentista.
Il secondo livello riguarda gli istituti con presenze superiori a 250 , il servizio giornaliero è continuativo sulle 24 ore e sono presenti alcune strumentazioni di base per esami diagnostici  semplici per evitare di andare all’esterno.
Il terzo livello riguarda la presenza di centri clinici  per interventi chirurgici e ospedali psichiatrici, che però ora saranno aboliti Tutta questa organizzazione è soggetta a continui aggiornamenti e  modifiche .
 Come ha funzionato, da quello che so, con qualche difficoltà. Tutti i medici penitenziari sono transitati nelle ASL e per gli specialisti provvedono direttamente le stesse aziende.  E’ rimasto il medico  all’interno del carcere, responsabile anche se alle dipendenze amministrative dell’ASL, cosi come infermieri preesistenti, o che per la guardia medica c’è ancora qualche problema
Quali sono quindi i cambiamenti avvenuti: Premesso che c’+ sempre una responasbile sanirtairo e che le funzioni sono sempre quelle, il cambiamento riguarda l’aspetto organizzativo in reazuone alle sesigenze localiSoprattiuuto per gli SPECIalisti, mentre prima si andva avanti con convenzioni, accordi individuali e contratti in base alle prestazioni e a un elenco di prestazioni, ad es.  i Dentista, oggi per tutti gli specilisti provvede l’ ASL  Per i ricoveri esterni dovrebbero esserci reparti cosiddetti protetti………
Dalle notizie assunte, tranne questi cambiamenti organizzativi, nulla altro è stato cambiato, anzi sembra che la riorganizzazione  non è ancora stata ultimata, procede a macchia di leopardo, tranne le regioni Emilia Romagna , Toscana e Lazio: in Lombardia e Veneto ad es.  si sta ancora ultimando, ma molto dipende dalle ASL .
Tranne però questa Regione, il FVG è ed è stato sempre molto in ritardo sulle questioni riguardanti gli istituti penitenziari, da quel che ho saputo,  c’è stata una sola riunione in questo senso e poi tutto è passato in secondo piano. Ma la Regione FVG è molto indietro nei rapporti con il sistema penitenziario, da sempre e in quasi tutti i settori,( formazione professionale, attività culturali, ecc.),di competenza.
Anche in questo caso perciò non c’è da aspettarsi che il passaggio avvenga a breve.
Per quanto riguarda i servizi psichiatrici, faccio solo presente che già dai primissimi anni ’80 del XX sec., solo a Trieste, e non poteva essere diversamente, era stato attivata una collaborazione, a titolo gratuito, dei Centri di Salute mentale e il carcere, cosa che invece non mi è stata possibile in altri istituti né del veneto e neanche a Gorizia pochi anni fa. Lo stesso vale per l’assistenza ai tossicodipendenti.   
A proposito del servizio psichiatrico, con legge del 2012 è stata fissata la chiusa degli OPG a quest’anno,2013, nel mese di marzo, e la loro contemporanea sostituzione per ogni Regione di analoghe strutture. Ma penso che, visti i precedenti e gli ostacoli di varia natura, anche politica, la crisi economica , le solite discussioni, mettono in dubbio la pratica attuazione almeno per il momento della chiusura stabilita e sicuramente ci saranno proroghe ecc. ma meglio di me potrà parlarne….
D’altro canto come si diceva prima il passaggio al servizio sanitario nazionale e alle ASL ha richiesta 10 anni e perciò anche in questo caso non c’è da attendersi che si faccia subito.
Soprattutto in questa  Regione Friuli Venezia giulia, dove, come dicevo, non è stato attuato neanche il passaggio al servizio nazionale.
Per finire devo dire che la crisi economica coinvolge anche il carcere che come tutta la pubblica amministrazione sta subendo ormai da anni tagli pesantissimi, in tutti i settori, cosi ad es. riduzione delle ore di lavoro per i detenuti perché non si possono più pagare, abolizione di generi di igiene personale che non è più possibile fornire, riduzione delle spese per la costruzione ma anche la ristrutturazione di istituti, ma anche semplicemente per pitturare gli ambienti e per la manutenzione di apparecchiature di sicurezza, riduzione delle spese per la benzina dei mezzi di trasporto, e anche per la loro manutenzione, riduzione anche nel settore delle spese per il personale.
Per concludere questo lungo intervento una rapida occhiata agli istituti della regione FVG
 5 istituti: Trieste, Udine, Pordenone, Tolmezzo, Gorizia, tutti erano e sono ancora classificati come case circondariale cioè accolgono detenuti in attesa di giudizio definitivo o condannati a una pena non superiore a tre anni.
Secondo una circolare recentissima del gennaio 2013, Tolmezzo sarà solo AS, mentre Gorizia  sarà soppresso ed era anche ora, anche se  da quanto si sa  sono stati previsti un milione di euro, per ristrutturazione.
. Io l’avevo proposto già  nel 2006, subito dopo l’ultimo condono.
Il carcere più nuovo in regione è Tolmezzo, che ospita un reparto di alta sicurezza, è costruito negli anni ’80 del 900,  con una capienza di circa 200/250 posti, all’epoca ci furono molte proteste della popolazione, ma c’era un tribunale e allora si fece;   oggi il bello è che dicono di sopprimere il tribunale   Il più antico è Pordenone, ospitato nel vecchio castello del XIII secolo, sembra di Ezzelino da Romano, una capienza di circa 60/70 posti, in pieno centro cittadino, nella piazzetta davanti ci fanno il mercato settimanale,
dopo quasi trent’anni di discussioni c’è stato finalmente un accordo tra Ministero, Regione e comune e dovrebbe essere costruito uno nuovo.
Trieste e Gorizia presentano più o meno a stessa struttura, di origine asburgica fine ‘800 o inizi ‘900, collegati entrambi al Tribunale attraverso in sotterranei, sviluppano solo in altezza,: ovviamente Gorizia è molto più piccolo aveva una capienza di circa 80/90 posti, oggi ridotti a  forse 40, rispetto a Trieste che va sui 150 circa, Trieste è stato ristrutturato negli anni 90 del 900, Gorizia è virtualmente soppresso ma ho saputo che sono stati stanziati fondi, circa un milione di euro, er una superficiale ristrutturazione. A mio parere soldi buttati.
Poi c’è Udine di cui non so bene l’origine m a credo sia degli anni del fascismo, con una capienza di circa 150 posti, recentemente ristrutturato.