giovedì 12 dicembre 2013

Progetto università terza età" Storia dell eprigioni e delle pene"

Estratto riassunto del 5° incontro su: la storia delle prigioni e delle pene



Stasera parliamo della situazione italiana,  partendo dall’unità, cioè dopo il 1861.
Brevemente, perché è una storia che conosciamo tutti, in Italia c’era stato il periodo del Risorgimento, l’Austria perde il ruolo egemone, gli Stati preunitari erano stati poi annessi al regno di Sardegna e a marzo 1861 era stato proclamato il regno d’Italia.
Si è fatta strada però e ne farà ancora di più, il concetto di pena detentiva, anche se restava in vigore per ora  anche la pena di morte per alcuni reati più gravi: soprattutto nei primi anni dell’unità c’è il fenomeno del brigantaggio e con la legge Pica si fucilano per strada tutti quelli appena appena sospetti. L’unico stato preunitario che aveva abolito da tempo  nel 1786,  la pena capitale era stato il Granducato di Toscana.
Prima di andare avanti bisogna anche accennare a due istituzioni particolari nel campo penitenziario, cioè il carcere militare e quello per minori.
Carcere militare
All’ epoca preunitaria si fa risalire la istituzione del carcere militare, al quale faccio un breve accenno perché non è la materia mia.

Nel regno di Sardegna, in particolare in Piemonte, già nel XVIII secolo c’era una fortezza, quella di una località tra le montagne, FENESTRELLE, usata come luogo di detenzione degli ufficiali condannati, appunto, in fortezza e degli oppositori politici del governo che in quel momento governava la fortezza, fossero essi laici o religiosi., vi furono rinchiusi gli oppositori di Napoleone e poi, in seguito ai primi moti risorgimentali, anche ospitò anche ufficiali di ideali mazziniani.
In base a un “ Editto Regio penale militare marittimo” firmato nel 1826 dal re di Sardegna Carlo Felice,- dove si stabilivano tribunali militare, pene e sanzioni, la catena militare marittima non è altro che la detenzione militare.-  fu costituita a Genova la “ catena militare “, cioè il carcere dove scontare la  reclusione per i marinai della flotta militare rei di diserzione, insubordinazione e altri reti di tipo militare.
Finestrelle
Finestrelle ha avuto un momento fi notorietà un paio d’anni fa in occasione dell130 anni dell’unità, quando , nell’ambito delle discussioni storiche Nord/Sud si è anche parlato della prigionia di tutti quei  soldati di quegli eserciti degli stati preunitari,che si erano opposti al Regno di Sardegna prima e a quello d’Italia, in particolare tra neo borbonici  che parlavano di trattamento disumano e altri storici di opposta tendenza ( Barbero e Villari), che negano quel tipo di trattamento.
Dopo l’unità Il Comando  degli Stabilimenti Militari di Pena, fu istituito con specifico Decreto Ministeriale n. 242 in data 12 dicembre 1873 per riorganizzare l’intero settore della reclusione militare e gli istituti militari di detenzione che erano fino a XX secolo , Peschiera del Garda, Forte Boccea a Roma, Cagliari, Palermo, Torino Bari,  Gaeta. In quest’ultima sede fu ricostruito il comando dopo l’ultima guerra.
Oggi la detenzione militare è affidata alla Organizzazione penitenziaria militare (O.P.M.) che si occupa della gestione del trattamento penitenziario dei detenuti ristretti presso gli istituti di pena militari, limitati  all’unico rimasto cioè S. Maria Capua vetere, provincia di Caserta..
Nel carcere militare oggi non  ci finiscono i soli appartenenti alle forze armate per reati di tipo militare, ma gli appartenenti alle forze dell'ordine possono scegliere al posto del carcere civile quello militare anche se sono stati condannati per reati non inerenti al codice penale militare, per ovvii motivi di sicurezza personale. Ne ho avuta diretta esperienza, avendo svolto una indagine disciplinare su un poliziotto penitenziario condannato per droga e altro che era detenuto proprio a S. Maria Capua vetere..
Nell’unico carcere militare rimasto si applicano per quanto compatibili, tutte le norme dell’ordinamento penitenziario civile,

Carcere minorile

Il carcere minorile, anche detto riformatorio, ha una sua storia. Si ha notizia infatti della istituzione di case di reclusione specializzate già a partire dalla metà del XVII secolo, ad es. con la fiorentina Casa dei Monellini, il cui nome fu poi mutato in Casa di correzione per i ribelli all'autorità paterna. A  Roma sorse nel 1703 il San Michele, che doveva mirare  a «correggere attraverso l'insegnamento, la pratica della religione e l'apprendimento di qualche arte meccanica». Oggi a Roma c’è l’istituto di Casal del Marmo,  a Napoli quello di Nisida.
I riformatori sono stati soppressi nel 1988. I minori di 14 anni non sono penalmente perseguibili, mentre gli infra diciottenni di età superiore agli anni 14, se vengono ritenuti capaci di intendere e di volere, possono essere reclusi nei penitenziai minorili, ma con una pena ridotta da un terzo a due terzi. I penitenziari minorili accolgono altresì i giovani sino ai 21 anni che stanno scontando pene relative a reati commessi quando erano minori di 18 anni. Solo se la pena si protrae oltre il ventunesimo anno di età, essi vengono traslati in istituti ordinari  Possono essere rinchiusi in un carcere minorile anche i minori degli anni 14, non imputabili ai sensi della legge penale, nel caso in cui vengano ritenuti socialmente pericolosi dopo aver commesso un crimine di particolare gravità.
I carcerati provengono di regola da un centro di prima accoglienza, in cui la reclusione ha forme meno severe

 
Dopo l’unità d’Italia, i vari sistemi dei diversi stati furono sostituiti da un unico regolamento, quello piemontese, che non era proprio un modello di civiltà.
Lombroso
Il sistema penitenziario fu modificato, insieme ai codici penali solo nel 1892, le carceri dipendevano dal Ministero della marina, - la parola galera e galeotti, così come bagni penali, suggerisce subito l’idea di qualcosa che ha a che fare con il mare – e poi dal ministero degli Interni, mentre solo durante il fascismo passarono al ministero della Giustizia, nel 1922/24  poi dal regolamento Rocco del 1931, insieme al regolamento del personale degli agenti di custodia della stessa epoca, e dalla legge del 1940 per il personale amministrativo e  i direttori.
Intorno al 1870, era diventato famoso Cesare Lombroso, un veneto (nato a Verona nel 1835,morto a Torino nel 1909),  medico, antropologo, criminologo e giurista, considerato pioniere e "padre" della antropologia criminale. Le sue opere si basano sul concetto del criminale per nascita: l'origine del comportamento criminale è insita nelle caratteristiche anatomiche del criminale, persona fisicamente differente dall'uomo normale in quanto dotata di anomalie ed atavismi, che ne determinano il comportamento criminale. Solo molto tempo dopo, nell'ultima parte della sua vita, Lombroso prese in considerazione anche i fattori ambientali, educativi e sociali come concorrenti a quelli fisici nella determinazione del comportamento criminale. Lombroso applicò questa sua teoria al brigantaggio postunitario: infatti molti briganti o presunti tali (secondo la legge Pica nelle provincie del sud Italia si doveva fucilare tutti coloro che possedevano un'arma o troppo cibo) vennero fucilati solo perché secondo le teorie di Lombroso la loro disposizione delle ossa li connotava come violenti o criminali. Il primo caso che si trovò ad esaminare fu quello del brigante Giuseppe Villella, settantenne, datosi alla macchia sui monti. L'autopsia del Villella, probabilmente una di quelle che più s'impressero nella mente del Lombroso, evidenziò alla base del cranio alcune anomalie e deformazioni ossee, che erano e sono presenti solo in primati e gorilla, che indussero a proporre una teoria del delinquente nato perché anomalo fisicamente e simile ai gorilla..  Teoria che sa tanto di razzismo. Nel museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso” dell’Università di Torino sono conservati ancora oggi i resti e i crani dei più famosi briganti fucilati secondo le teorie di Lombroso, oppure studiati dopo la fucilazione. Oggi è stato dimostrato che sia l'ambiente sia i geni influiscono sull'aspetto fisico, ma che quest'ultimo non influisce sul comportamento, influenzato anch'esso dai geni e dall'ambiente: pertanto la dottrina lombrosiana non è scientifica. Contro le teorie lombrosiane si schiera invece la sociologia criminale, fondata sempre dopo l’unità dal criminologo Enrico Ferri, che la concepì come una «scienza che applica il metodo positivo allo studio del delitto, del delinquente e dell'ambiente in cui il delitto si manifesta».
Dopo l’unità, La pena di morte venne abolita ufficialmente solo nel 1890,  con l'approvazione quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere, del nuovo codice penale di Giuseppe Zanardelli. Tuttavia, la pena di morte era stata di fatto abolita fin dal 1877, anno dell'amnistia generale di concessa da Umberto I. La pena capitale restava però ancora in vigore nel codice penale militare. Verrà reintrodotta dal fascismo, per alcuni reati, per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo  e per vari reati contro lo stato. La pena veniva eseguita con la fucilazione.
Nel 1930 è approvato il Codice Penale Rocco, tuttora in parte vigente, . Il codice Rocco, che era il ministro della giustizia del fascismo, entrato in vigore il 1 luglio 1931, aumentò il numero dei reati contro lo Stato punibili con la morte e reintrodusse la pena di morte per alcuni gravi reati comuni.
 Nel 1931 è approvato il regolamento penitenziario e anche quello degli agenti di custodia.
Nello stesso anno, è approvato il codice di procedura penale. Regolamenti e c.p.p. che restano in vigore anche nel dopoguerra, nel 1940 viene approvata la legge che trasferisce tutto i poteri e le attività di controllo sul carcere ai procuratori del re e alle segreterie giudiziarie, i direttori vengono posti alle dipendenze gerarchiche dei procuratori, cosa che resterà anche dopo fino al 1990, quando con la riforma della polizia penitenziaria verrà abolito anche quella legge.
Dopo la guerra il 10 agosto 1944 il decreto legislativo luogotenenziale n. 224 abolì la pena di morte per tutti i reati previsti dal codice penale del 1931. Essa fu però mantenuta in vigore per i reati fascisti e di collaborazione con i nazi-fascisti. Nello stesso periodo vengono militarizzati gli agenti custodia.

 Dopo la fine della guerra il decreto legislativo luogotenenziale n. 234 del 10/5/1945 (poi modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64) ammise nuovamente la pena di morte come misura temporanea ed eccezionale anche per gravi reati come rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, costituzione o organizzazione di banda armata. Il decreto aveva efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
la Costituzione repubblicana, che abrogava la pena di morte per tutti i reati commessi in tempo di pace, però era già entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
L'abolizione definitiva fu sancita il primo gennaio 1948 dalla Costituzione italiana salvo che nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, ha eliminato costituzionalmente la pena di morte anche dalle leggi militari di guerra.
In alcuni stati vige ancora la pena di morte per reati particolarmente gravi, in Cina i condannati vengono fucilati in piazza oppure viene usata l’iniezione letale, in USA i sistemi sono diversi secondo gli Stati:
La sedia elettrica, in verità, non è modernissima, fu inventata da Thomas Edison( 1847/1931) quel tale, statunitense,che aveva fatto anche altre invenzioni, sicuramente più umane, ad esempio la lampadine elettrica, il fonografo, ecc…: la sedia fu utilizzata negli USA già dal 1888.
il condannato viene fatto sedere su una particolare sedia ed in questa posizione gli venivano applicati elettrodi i alla testa e al polpaccio. Dopo venivano trasmesse forti scariche di corrente alternata di durata varia, aumentando progressivamente la tensione (da 500 a 2.000 volt): in questo modo il decesso veniva causato dall'arresto cardiaco e dalla paralisi respiratoria. Dopo gli anni ’80 del ‘900, la sedia elettrica è stata rimpiazzata dall'iniezione letale come metodo di esecuzione negli Stati Uniti.  L'iniezione letale    fu introdotta per la prima volta negli Stati dell'Oklahoma e Texas, e proprio in quest'ultimo avvenne la prima esecuzione, nel 1982. e dal 1996 è stata utilizzata anche in Cina: al condannato viene fatta un'iniezione per via endovenosa contenente una dose letale di pentotal o  altri miscugli velenosi, misti ad agenti chimici paralizzanti. il cuore può continuare a battere per un periodo che può variare dai 6 ai 15 minuti, dato che il condannato viene dapprima messo in uno stato di incoscienza e poi viene ucciso lentamente per paralisi respiratoria e successivamente per paralisi cardiaca. Alcuni esperti sostengono che l'iniezione letale sia "la più umana tra le condanne a morte", considerando che il periodo di sofferenza del condannato viene ridotto al minimo. Sulla “umanità” della condanna a morte e  della sua applicazione, ho qualche dubbio ed evito ogni commento.
Ma non finisce qui, perché nei democratici e civili USA, ai metodi per eseguire pene capitali “ umane” bisogna aggiungerne un altro:  la camera a gas. La camera a gas fu introdotto negli USA negli anni venti del XX secolo, ispirato all'introduzione dei gas venefici durante la prima guerra mondiale. Il condannato viene legato a una sedia in una camera stagna. L e acido solforico L'esecuzione avviene attraverso l’ introduzione di pastiglie di cianuro in acido solforico.. La morte sopraggiunge per asfissia, in un tempo medio di circa 10 minuti.  
Siamo arrivati alla storia di oggi, che tutti noi abbiamo vissuto e perciò non mi sembra necessario soffermarsi troppo. Ricordiamo brevemente qualcosa:  la guerra “fredda”, tra USA e alleati da una parte e URSS e paesi dell’area orientale dall’altra, una divisione che si è trascinata fino a pochi anni fa quando è crollato l’URSS e il muro di Berlino. Nasceva l’ONU, l’organizzazione delle nazioni unite; negli anni ’60, in America c’è ’elezione di Kennedy e anche al suo assassinio, c’è il ’68 e la contestazione giovanile, poi il Vietnam e la sconfitta degli USA, si parlava già di Europa unita e di moneta unica.

In Italia, finisce la monarchia Savoia e veniva instaurata la repubblica, si organizzavano i partiti, quelli che tutti ricordiamo e che oggi  sono spariti;   entrava in vigore, nel 1948, la Costituzione.
Gli anni ‘60 sono quelli del boom economico, , poi anche da noi arriva la contestazione, e successivamente il terrorismo e la criminalità organizzata.
Da ricordare il referendum sul divorzio e aborto. E poi in anni più vicini a noi, tangentopoli e la sparizione dei partiti storici. Caduta del muro di Berlino e dell’URSS, Europa allargata e arrivo dell’EURO, l’ America e le inutili  guerre in medio oriente, il fenomeno grave dell’immigrazione che in questi ultimi periodi sta diventando drammatico.
Sono di quegli anni ‘50 le regole minime dell’ONU e  Europee e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  e alle regole minime sia dell’ONU sia  Europee, per il trattamento dei detenuti, degli stessi anni ’50  e poi aggiornate negli anni ’80 del XX sec.
Per la prima volta al mondo ci si occupa dei diritti e delle libertà fondamentali dell ‘uomo e per la prima volta si parla del trattamento dei detenuti.
Si raccomanda la funzione rieducativa della pena e soprattutto l’abolizione della pena di morte.
La nostra Costituzione già nel 1948 aveva abolito la pena di morte.
 La nostra Costituzione, stabilisce la funzione rieducativa della pena detentiva, che chiariamo consiste soltanto nella privazione della libertà personale.
Cito alcuni articoli della Costituzione  sulla giustizia e la libertà personale
   art. 13 :   la libertà personale è inviolabile . Non è ammessa forma alcuna di detenzione , di ispezione o perquisizione personale , né qualsiasi altra restrizione della libertà personale , se non per atto motivato della autorità giudiziaria e nei soli casi  previsti dalla legge.
 Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza , l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di tipo restrittivo , che  però devono  convalidati dalla Autorità giudiziaria entro 48 ore E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.  La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
 Art. 27 , 2. 3, 4 :l ‘ imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva . Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato . Non è ammessa la pena di morte ….
La teoria sulla funzione della pena e del carcere, generalmente si dice che sono due: la prima è la punizione del reato e quindi l’allontanamento del reo dalla società, e la seconda la rieducazione o risocializzazione, funzionano tutte e due? No, solo la prima, la seconda non dipende dal carcere, ma da altri fattori, che sono all’esterno. Il carcere può organizzare tutti i corsi professionali e culturali che vuole, ma poi il detenuto deve uscire, viene messo alla porta e dove va?
Non fa male ricordare che NON si può parlare di carcere solo in riferimento ai detenuti, ma bisogna sempre  tenere presente anche le leggi che regolano il trattamento del personale sia della polizia penitenziaria sia del personale amministrativo, educativo e sanitario.
Bisogna poi tener presente le vittime del reato, soprattutto nei casi di reati gravi ricordarsene non fa male, anche se non spetta al carcere occuparsene.
Il carcere oggi, in Italia, è regolato dall’  Ordinamento penitenziario, che è una insieme di disposizioni legislative , comprese  anche nel codice penale e di procedura penale, che partono dal 1975 e arrivano fino ad oggi.
Oggi, in Italia Il carcere viene distinto in linea di massima tra case circondariali, che ricevono persone in attesa di giudizio e si trovano presso ogni sede di Tribunale, e case di reclusione che accolgono persone condannate. Poi ci sono altri tipi di istituti particolari di cui ora è inutile parlare, anche perché c’è, attualmente, una continua modifica in corso sia per tossicodipendenti, sia per i malati psichiatrici, sia per i minori.
Il carcere ha sua una organizzazione amministrativa  e burocratica, come altre amministrazioni dello Stato, quindi uffici, circolari, relazioni . domande, e autorizzazioni, ecc. inserita nel Ministero della giustizia,  Al vertice c’è il Dipartimento amministrazione penitenziaria, nato nel 1990, che ha a disposizione  un corpo di polizia, la polizia penitenziaria.
La polizia penitenziaria è nata nel 1990, un corpo di polizia a ordinamento civile, con competenze in materia di sorveglianza e trattamento detenuti, sicurezza degli istituti penitenziari e sedi del ministero della giustizia, traduzioni e piantonamenti, ordine pubblico. Organi decentrati del DAP sono i provveditorati regionali, che coordinano e dirigono le attività delle periferie, cioè le scuole di formazione della pol pen del proprio territorio, gli istituti penitenziari, gli uffici per l’esecuzione penale esterna gestiti dai servizi sociali del DAP, una volta c’erano i centri clinici e  gli ospedali psichiatrici giudiziari, che dovrebbero essere chiusi.
Oltre al personale di polizia penitenziaria, operano nel DAP, e nelle sedi periferiche, anche personale amministrativo, educatori, medici, generici e specialisti come psichiatri, e infermieri, cappellani di rito cattolico, assistenti sociali, consulenti psicologi, criminologi, ecc..; il carcere è poi collegato con gli altri Enti locali, in primis Regione, poi Comune e Provincia, e ASL per i servizi sanitari specialistici ,per i tossicodipendenti e altro.
Esigenza prioritaria del carcere è, da una parte, la sicurezza interna ed esterna, assicurare che ad esempio, non si verifichino evasioni, e la sicurezza degli stessi detenuti da eventuali violenze, suicidi e altro, l’ordine e la disciplina interna e, in linea con quanto prevede la Costituzione, la rieducazione del soggetto, attraverso vari strumenti e opportunità
L’Ordinamento penitenziario ha inizio nel 1975, con la legge n. 354. Precisiamo che rispetto alla vecchia normativa questa nuova è una legge ordinaria, approvata dal parlamento e perciò valida erga omnes, cioè fatto obbligo a tutti di osservarla e farla osservare.
Prima si trattava invece di regolamento, valido, nella gerarchia delle leggi, soltanto per i destinatari, cioè detenuti e addetti ai lavori.
 È in  quell’epoca in quell’anno che ho iniziato il mio lavoro, grosse novità oltre ad  adeguarsi alle regole minime, la grande novità furono il permesso per uscire accompagnato per gravi casi, la funzioni del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza e ma soprattutto le misure alternative al carcere, cioè una diversa modalità di  scontare la pena, come la semilibertà o l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, per detenuti condannati definitivi  in determinate condizioni e con certi presupposti da valutarsi caso per caso, attraverso il cosiddetto trattamento individualizzato. Fu prevista anche una particolare forma di lavoro per i detenuti, cioè all’esterno del carcere. Non mi soffermo su questi argomenti per mancanza di tempo.
 All’epoca  questa legge costituì un grosso passo avanti,  anche forse troppo avanzata e sbilanciata nella parte della esecuzione penale, l’inizio fu difficile, sia perché l’ambiente, la società non era pronta per certe aperture, sia   perché poco dopo dovette fare i conti con un sistema penale ancora arretrato e poi con le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata.
Tuttavia erano troppi anni che si rimandava questa riforma, anche per adeguarsi  prima di tutto alla Costituzione della Repubblica  del 1948, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  e alle regole minime sia dell’ONU sia  Europee, per il trattamento dei detenuti, degli stessi anni ’50 del XXsec.
Ma non bastava, perché non solo bisognò aspettare il 1976 per il regolamento di esecuzione, poi solo nel 1986 la cosiddetta  legge Gozzini, dal nome del parlamentare relatore, che aggiornava e modificava alcuni articoli e introduceva altre novità come la detenzione domiciliare e i permessi premio. 
Una legge salutata come un grande progresso di civiltà ma che diede luogo, come è ovvio anche a molte critiche e a problemi applicativi; Una ottima legge quindi, ma di difficile applicazione, terrorismo e criminalità organizzata si incontrarono nelle carceri e collaborarono almeno in parte, noi non eravamo pronti né preparati per affrontare queste emergenze, mancavano leggi apposite, si fece ricorso alle carceri speciali del generale Dalla Chiesa, poi finalmente a nuove carceri a leggi di emergenza solo per noi e al 41/bis.
Rimanevano irrisolte le questioni relative ai codici penali, che saranno in parte riviste e modificate solo dopo le emergenze terroristiche e quelle relative alle norme sul personale.
La legge 354 e  quella del 1986 ( Gozzini) si caratterizzarono però per:
Misure alternative al carcere, in particolare semilibertà e affidamento ai servizi sociali, e l’affidamento terapeutico per i tossicodipendenti, oltre a detenzione domiciliare, permessi premio
Le misure non furono accolte sempre bene dall’opinione pubblica e  da certa classe politica, si sono verificate molti cambiamenti in senso restrittivo, per soddisfare  il bisogno di sicurezza della gente davanti a certi delitti violenti.
Ovviamente perciò tutto dipende dalla politica dominante e dalla situazione sociale, economica e criminale: non dimentichiamo che in alcune aree del paese: negli anni passati c’erano  il terrorismo, è rimasta invece la criminalità organizzata  sono aumentati i delitti che cerno grande allarme sociale, soprattutto omicidi, violenze alle donne, rapine,  droga e anche delitti commessi al volante.
L’articolo1  della legge 354 del 1975 stabiliva che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità  e assicurare il rispetto della dignità della persona, deve essere improntato ad assoluta imparzialità, senza alcuna discriminazione per nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Premesso che deve essere mantenuto l’ordine e la disciplina, nessuna restrizione può essere adottata se non giustificata da  dette esigenze.
I detenuti devono essere chiamati  per nome( cognome), gli imputati devono essere trattati tenendo presente il principio che  non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva.
Per i condannati è previsto un trattamento rieducativo, che costituisce l’obiettivo prioritario della legge ed è il linea con la previsione costituzionale della funzione della pena.  Come viene praticamente messa in atto questa funzione? Attraverso l’osservazione e il TRATTAMENTO individualizzato: l’osservazione della persona si attua attraverso colloqui con i vari operatori, educatori, assistenti sociali che operano sull’esterno, psicologi e altri consulenti, medici, polizia penitenziaria., volontari, cappellano, che raccolgono non solo informazioni ma ne studiano il comportamento. L’osservazione deve durare in genere almeno tre mesi,         
Malgrado questi bei princìpi, l’anno 2013 non è iniziato proprio bene per le carceri italiane, anzi per l’Italia: infatti siamo stati condannati dalla corte europea per i diritti dell’uomo per violazione dei diritti umani, tortura e trattamento disumano o degradante” per  il sovraffollamento degli istituti penitenziari e per tutta una serie di mancate riforme nel settore giustizia. L’Italia è stata anche condannata a risarcire i danni a 3 detenuti ricorrenti, mentre altri stanno aspettando l’esito di altri ricorsi, che sono più di 500. E probabilmente visto l’andazzo e questa sentenza se ne aggiungeranno altri.  Leggiamo qualche riga di una relazione sul problema del sovraffollamento:
 “ Le carceri vivono in condizioni disumane e illegali. I detenuti vivono ammassati in carceri, spesso in edifici secolari- su i posti disponibili e  le presenze effettive c’è una differenza di circa 15.000 unità - , Ai detenuti non sono garantite né l’incolumità fisica né la vita, né la salute, né possibilità di lavoro. 206 tra suicidi e tentati suicidi” E’ una relazione che parla della situazione carceraria italiana partendo dal sovraffollamento e proseguendo su violenze ed altro. Solo che è del 1983, è di Luciano Violante, parlamentare dell’epoca.
Perché ho citato questa relazione? Perché il sovraffollamento non è una novità di oggi, in quell’anno i numeri erano di 27.000 posti e 41.000 presenze.
E non finisce qui perché la situazione di sovraffollamento si ripete ogni 5/6 anni: Secondo i dati attuali forniti dalla associazione Antigone,  onlus che si occupa di problemi della giustizia e della detenzione con un proprio osservatorio ed effettuando visite negli istituti, ci sono poco più di 45000 posti e le presenze sono di circa 65000, un terzo è straniero.
Quali sono le cause?  Bisogna allargare il discorso a tutto il sistema penale e alla lentezza dei processi penali, all’abuso della carcerazione preventiva, alla politica con i suoi interventi poco incisivi in materia, alle riforme di cui si parla sempre ma che poi vengono dimenticate oppure se fatte non risolvono i problemi, alla eccessiva penalizzazione di alcuni fatti, all’economia, cioè di soldi che mancano, perché  Tribunali, carceri e organizzazione di polizia, costano molto alla comunità, un detenuto costa al giorno dai 300/400 euro al giorno, alle cosiddette “porte girevoli” di cui ha parlato solo l’ultimo ministro della giustizia anche se gli operatori penitenziari lo sapevano da sempre, si tratta cioè di quegli arresti inutili, di persone portate in carcere la sera, mentre dovrebbero essere trattenute nelle camere di sicurezza, e scarcerate al mattino dopo, che però accrescono il numero dei presenti.
Il sovraffollamento perciò non è più una emergenza, e dovrebbe essere affrontato e risolto una volta per tutte con altre misure, iniziando dalla depenalizzazione, dal funzionamento dei processi e dalla semplificazione delle procedure, e poi tutto il resto dall ‘ incremento delle misure alternative, dalla limitazione della carcerazione preventiva soprattutto per reati minori, dall’’obbligo di utilizzare le camere di sicurezza dove possono stare non più di 48 ore, evitando inutili ingressi in carcere, e pensare anche all’ l’edilizia penitenziaria, e al personale.
La problematica del sovraffollamento riguarda in massima parte quei detenuti in attesa di giudizio e che sono in carcerazione preventiva in attesa di processo o in appello o in cassazione. 
Ritorniamo perciò alla lentezza dei processi e quindi a un discorso sulla giustizia.
Il sovraffollamento non significa che in quella città o in quell’area c’è un alto tasso di criminalità o delinquenza: a TS, a GO, a UD tanto per fare esempi vicini a noi, gli istituti risultano sovraffollati-, il che non significa che TS, GO, e UD siano città inquinate da delinquenti. Basta leggere o sentire i bilanci dei CC o della PS  dicono che la situazione di queste città è tranquilla anzi che i furti ad es. sono diminuiti.
Allora perchè  anche qui lamentano il sovraffollamento ? Perché la maggioranza dei detenuti presenti in questi luoghi proviene dai grandi centri urbani come Padova, Verona, a anche Milano, Bologna, che vengono trasferiti nelle zone dove c’è più posto.
Poi succede che nelle classifiche che si fanno annualmente sulla vivibilità delle città in materia di sicurezza Trieste ad esempio sembra  paragonabile  a Milano o Napoli.
Siamo al solito sistema quello dell’AMNSTIA e dell’ Indulto, per fortuna non sono separati, perché l’ultima volta fu fatto solo l’indulto, il che significo che comunque si facevano i processi e poi venivano indultati, per cui perdita di tempo e denaro.
Camera tipo
La differenza tra i due provvedimenti è presto detta, il primo l’amnstia estingue il reato, cioè il fatto o i fatti vengono cancellati e si applica ai processi in corso, naturalmente la legge decide  a quali reati si applica, il secondo invece, l’indulto estingue la pena, cioè chi in carcere sta scontando una condanna definitiva, che sarà stabilita dalla legge, chiude con il carcere, viene dimesso.
Da ultimo parliamo della pena dell’ergastolo, cioè la pena detentiva perpetua, cioè a vita.
E quì già si pone un problema, non ancora risolto o risolto in parte, ammorbidendo poco la perpetuità: se la pena tende alla rieducazione del condannato, così come previsto nella Costituzione e nelle leggi, significa che al condannato spetta almeno una opportunità di uscire dl carcere rieducato e reinserito nella società. Ma se la pena è perpetua, cioè non esce più, quale rieducazione è possibile? E’ incostituzionale l’ergastolo? La legge è uguale per tutti?
Vediamo in altri paesi come è regolata la pena dell’ergastolo.
in Austria è ammesso il carcere a vita. Dopo un periodo minimo di 15 anni, è tuttavia possibile un provvedimento di scarcerazione, se e quando viene accertato che non c'è più possibilità di recidiva.
In Francia, le persone condannate all'ergastolo, se incensurate, possono beneficiare di un provvedimento di scarcerazione dopo 18 anni,  un minimo di 22 anni per i recidivi. Esclusivamente per l'omicidio di bambini con torture, l'ergastolo può essere portato a un minimo di 30 anni. 
In Germania, il periodo minimo di detenzione da scontare prima di presentare una richiesta di scarcerazione è di 15 anni. La corte costituzionale tedesca ha affermato che il carcere a vita, privo di qualsiasi prospettiva di recuperare la propria libertà, lede la dignità della persona contrariamente ai principi fondamentali della costituzione tedesca.  Un minorenne non può essere condannata all'ergastolo. In questi casi la massima pena è di dieci anni di carcere.
TORNAMO IN Italia:  In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello normale e quello ostativo. Il primo concede al condannato la possibilità di usufruire di permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale. Il secondo, invece, nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia.
Ostativo è uno status particolare di quei detenuti (non necessariamente ergastolani) che si trovano ristretti in carcere a causa di particolari reati classificati efferati dal nostro ordinamento giuridico: art.416 bis c,cp., art. 630 c. p., art. 74 Legge 309/90, ecc. i quali ostacolano la concessione dei benefici previsti dalla legge (ad esempio: assegnazione lavoro all’esterno; permessi premio; misure alternative alla detenzione; affidamento in prova, detenzione domiciliare, ecc. ).
Tuttavia, vi è da sottolineare che il carattere di perpetuità di tale pena è mitigato dalla possibilità concessa al condannato di essere ammesso alla libertà condizionale dopo avere scontato 26 anni, qualora ne venga ritenuto attendibilmente provato il ravvedimento.
Tale limite è ulteriormente eroso dalle riduzioni previste per la buona condotta del reo, grazie alle quali vengono eliminati 45 giorni ogni sei mesi di reclusione subiti.

D'altro canto la riforma dell'O.P. italiano, attraverso le previsioni degli artt. 30-ter, comma 4, lett. d) e 50, comma 5, della legge n. 354/1975, ha contribuito a rimodellare i contenuti dell'ergastolo anche al di là dei profili che attengono alla liberazione condizionale: ha consentito infatti che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso, dopo l'espiazione di almeno 10 anni di pena, ai permessi premio, nonché, dopo 20 anni, alla semilibertà.
Nell'ordinamento italiano l'ergastolo è previsto per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica e contro la vita: omicidio volontario con premeditazione, omicidio volontario con crudeltà e aggravanti, omicidio a scopo di terrorismo, strage epidemia causata volontariamente che uccida almeno una persona, avvelenamento volontario di acque e pozzi che causi la morte di almeno una persona, omicidio con associazione mafiosa, omicidio connesso a Traffico di droga internazionale, traffico di esseri umani con circostanze aggravanti, alto tradimento, tentativo di eversione dell’ordine democratico con gravi atti di violenza e atti correlati, attentato contro il Presidente della Repubblica, sequestro di persona a scopo di estorsione o di terrorismo con conseguente uccisione dell'ostaggio, spionaggio e rivelazione di segreti di stato, attentato contro capi di stato esteri, genocidio e altri gravi crimini contro l’umanità, crimini di guerra.

 



 

 

 

 

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